La Costituzione degli Stati Uniti d’America

COSTITUZIONE FEDERALE DEGLI STATI UNITI
(17 settembre 1787)

La Costituzione degli Stati Uniti d’America

PREAMBOLO Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di perfezionare ulteriormente la nostra Unione, di garantire la giustizia, di assicurare la tranquillità all’interno, di provvedere alla comune difesa, di promuovere il benessere generale e di salvaguardare per noi stessi e per i nostri posteri il dono della libertà, decretiamo e stabiliamo questa Costituzione degli Stati Uniti d’America.

ARTICOLO I Sezione 1. – Tutti i poteri legislativi conferiti col presente atto sono delegati ad un Congresso degli Stati Uniti, composto da un Senato e da una Camera dei Rappresentanti. Sezione 2. – La Camera dei Rappresentanti sarà composta di membri eletti ogni due anni dal popolo dei vari Stati, e gli elettori di ciascuno Stato dovranno avere i requisiti richiesti per essere elettori della Camera più numerosa del Parlamento dello Stato. Non può essere Rappresentante chi non abbia raggiunto l’età di 25 anni, non sia da sette anni cittadino degli Stati Uniti e non sia, nel periodo delle elezioni, residente nello Stato in cui sarà eletto. I Rappresentanti e le imposte dirette saranno ripartiti fra i diversi Stati che facciano parte della Unione secondo il numero dei loro abitanti; numero che verrà determinato aggiungendo al totale degli uomini liberi – compresi quelli sottoposti a prestazioni di servizio per un periodo limitato ed esclusi gli indiani non soggetti ad imposte – tre quinti del rimanente della popolazione (ossia “tre quinti degli schiavi” n.d.t.). Il censimento deve essere fatto entro tre anni dalla prima riunione del Congresso degli Stati Uniti, e successivamente ogni dieci anni, secondo le norme che verranno stabilite per legge. Il numero dei Rappresentanti non supererà quello di uno per ogni trentamila abitanti, però ciascuno Stato avrà almeno un Rappresentante; e fino a che quel computo non sarà effettuato, lo Stato del New Hampshire avrà il diritto di eleggere tre Rappresentanti, il Massachusetts otto, il Rhode Island e le Piantagioni di Providence uno, il Connecticut cinque, lo Stato di New York sei, quello del New Jersey quattro, la Pennsylvania otto, il Delaware uno, il Maryland sei, la Virginia dieci, la Carolina del Sud cinque, la Georgia tre. Quando nella rappresentanza di uno Stato rimarranno seggi vacanti, già organi del Potere esecutivo indiranno le elezioni per ricoprire tali seggi. La Camera dei Rappresentanti eleggerà il suo Presidente e le altre cariche ed essa sola avrà il potere di mettere in stato di accusa il Presidente o i membri del Congresso. Sezione 3. – Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due Senatori per ogni Stato, eletti dalla Legislatura locale per un periodo di sei anni; ed ogni Senatore disporrà di un voto. Immediatamente dopo la riunione successiva alla prima elezione, i Senatori saranno divisi in tre classi, in numero possibilmente eguale. I seggi dei Senatori della prima classe diverranno vacanti allo scadere del secondo anno, quelli della seconda classe allo scadere del quarto anno, quelli della terza allo scadere del sesto anno, in modo che ogni due anni venga rieletto un terzo del Senato; e ove nell’intervallo tra le sessioni della Legislatura di ciascuno Stato, in seguito a dimissioni o per altra causa qualsiasi, alcuni seggi rimangano vacanti, l’Esecutivo potrà procedere a nomine provvisorie fino alla successiva sessione della Legislatura, che conferirà i seggi vacanti. Non potrà essere Senatore chi non abbia compiuto l’età di 30 anni, non sia da nove anni cittadino degli Stati Uniti, e non sia, nel periodo della elezione, residente nello Stato in cui sarà eletto. Il Vicepresidente degli Stati Uniti sarà Presidente del Senato, ma non avrà voto, salvo nel caso di pareggio dei voti. Il Senato nominerà le altre sue cariche, come pure un Presidente protempore, il quale presiederà in assenza del Vicepresidente, o quando questi svolga le funzioni di Presidente degli Stati Uniti. Il Senato avrà il potere esclusivo di giudicare nei casi d’impeachment (ossia, in seguito ad accusa formulata dalla Camera dei Rappresentanti: n.d.t.). Ove si riunisca per tale scopo, i suoi membri presteranno giuramento o impegneranno la loro parola. Ove si debba giudicare il Presidente degli Stati Uniti, presiederà il Presidente della Corte Suprema; nessun accusato potrà essere dichiarato colpevole senza una maggioranza dei due terzi dei membri presenti. Le condanne pronunziate in tali casi non avranno altro effetto se non di allontanare l’accusato dalla carica che occupa e di interdirgli, negli Stati Uniti, l’accesso a qualsiasi carica onorifica, di fiducia, o retribuita; ma il condannato potrà, nondimeno, essere soggetto, e sottoposto, ad incriminazione, processo, giudizio e punizione secondo le leggi ordinarie. Sezione 4. – La data, i luoghi e le modalità delle elezioni dei Senatori e dei Rappresentanti saranno fissati in ogni Stato dalle relative Legislature; ma il Congresso federale potrà in qualsiasi momento emanare o modificare queste norme, salvo per quanto riguarda i luoghi in cui i Senatori debbono essere eletti. Il Congresso si riunirà almeno una volta all’anno e tale riunione dovrà aver luogo nel primo lunedì di dicembre, a meno che non venga fissato per legge un altro giorno. Sezione 5. – Ciascuna delle due Camere sarà giudice delle elezioni, delle rielezioni e dei requisiti dei propri membri. Il numero legale per ciascuna delle due Camere sarà costituito dalla metà più uno; qualora non si raggiunga il numero legale, ciascuna Camera potrà aggiornare la seduta di giorno in giorno, ed essere autorizzata a costringere i membri assenti ad intervenire, ricorrendo a quei mezzi e comminando quelle sanzioni cui essa riterrà di ricorrere. Ciascuna Camera elaborerà il proprio regolamento, punirà i suoi membri per condotta scorretta, e potrà, a maggioranza di due terzi, procedere ad espulsioni. Ciascuna Camera redigerà un verbale delle proprie sedute e lo pubblicherà periodicamente, ad eccezione di ciò che crederà debba rimanere segreto; i voti favorevoli e contrari dei membri di ciascuna Camera, sopra una qualsiasi questione, saranno, su domanda di un quinto dei membri presenti, inseriti a verbale. Nessuna delle due Camere, durante la sessione del Congresso, potrà, senza il consenso dell’altra, rinviare la seduta per più di tre giorni, né spostare in luogo diverso da quello in cui seggono le due Camere. Sezione 6. – I Senatori e i Rappresentanti riceveranno per le loro funzioni un’indennità, che verrà determinata per legge e pagata dal Tesoro degli Stati Uniti. In nessun caso, salvo che per tradimento, fellonia e turbamento della quiete pubblica, essi potranno essere arrestati, sia durante la sessione, sia nel recarsi a questa o nell’uscirne; né, per i discorsi pronunziati o per le opinioni sostenute nelle rispettive Camere, potranno essere sottoposti a interrogatori in alcun altro luogo. Nessun Senatore e Rappresentante, per tutto il periodo per cui è stato eletto, potrà essere chiamato a coprire un qualsiasi ufficio civile alle dipendenze degli Stati Uniti, che sia stato istituito, o la cui retribuzione ne sia stata aumentata, durante detto periodo; e nessuno, che abbia un impiego alle dipendenze degli Stati Uniti, potrà essere membro di una delle due Camere anche conservi tale impiego. Sezione 7. – Tutti i progetti di legge relativi all’imposizione di tributi debbono avere origine nella Camera dei Rappresentanti; il Senato, però, può concorrervi, come per gli altri progetti di legge, proponendo emendamenti qualsiasi progetto di legge che abbia ottenuto l’approvazione del Senato e della Camera dei Rappresentanti, deve essere presentato, prima di divenire legge, al Presidente degli Stati Uniti. Questi, qualora lo approvi, vi apporrà la firma; in caso contrario, lo rinvierà con le sue osservazioni alla Camera da cui è stato proposto, e questa inserirà integralmente a verbale tali osservazioni e discuterà di nuovo il progetto. Se dopo questa seconda discussione, due terzi dei membri della Camera interessata si dichiareranno in favore del progetto, questo sarà mandato, insieme con le osservazioni del Presidente, all’altra Camera, da cui verrà discusso in maniera analoga; e se anche in questa sarà approvato con una maggioranza di due terzi, acquisterà valore di legge. In tali casi, però, i voti di entrambe le Camere debbono essere espressi con appello nominale, e i nomi dei votanti pro e contro saranno annotati nei verbali delle rispettive Camere. Se entro dieci giorni (escluse le domeniche) dal momento in cui gli sarà stato presentato, il Presidente non restituirà un progetto di legge, questo acquisterà forza di legge come se egli lo avesse firmato, a meno che il Congresso, aggiornandosi, non renda impossibile che il progetto stesso gli sia rinviato; nel qual caso il progetto non acquisterà forza di legge. Tutte le decisioni, le deliberazioni o i voti, per i quali sia necessario il concorso delle due Camere (salvo che si tratti di aggiornamenti) debbono essere sottoposti al Presidente degli Stati Uniti, e da lui approvati prima che entrino in vigore; oppure, se egli li respinge, debbono nuovamente essere approvati dai due terzi delle due Camere, conformemente a quanto prescritto per i progetti di legge. Sezione 8. – Il Congresso avrà facoltà: d’imporre e percepire tasse, diritti, imposte e dazi; . di pagare i debiti pubblici e di provvedere alla difesa comune e al benessere generale degli Stati Uniti I diritti, le imposte, le tasse e i dazi dovranno, però, essere uniformi in tutti gli Stati Uniti; di contrarre prestiti per conto degli Stati Uniti; di regolare il commercio con le altre Nazioni, e fra i diversi Stati e con le tribù indiane (c.d. “commerce clause”: n.d.t.); di fissare le norme generali per la naturalizzazione, e le leggi generali in materia di fallimento negli Stati Uniti; di battere moneta, di stabilire il valore della moneta stessa e di quelle straniere, e di fissare i vari tipi di pesi e di misure; di provvedere a punire ogni contraffazione dei titoli e della moneta corrente degli Stati Uniti; di stabilire uffici e servizi postali; di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, garantendo per periodi limitati agli autori e agli inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e sulle loro scoperte; di costituire tribunali di grado inferiore alla Corte Suprema; di definire e di punire gli atti di pirateria e di fellonia compiuti in alto mare, nonché le offese contro il diritto delle genti; di dichiarare la guerra, di concedere permessi di preda e rappresaglia e di stabilire norme relative alle prede in terra e in mare; di reclutare e mantenere eserciti; nessuna somma, però, potrà essere stanziata a questo scopo per più di due anni; di creare e mantenere una Marina militare; di stabilire regole per l’amministrazione e l’ordinamento delle forze di terra e di mare; di provvedere a che la milizia sia convocata per dare esecuzione alle leggi dell’Unione, per reprimere le insurrezioni e per respingere le invasioni; di provvedere a che la milizia sia organizzata, armata e disciplinata e di disporre di quella parte di essa che possa essere impiegata al servizio degli Stati Uniti, lasciando ai rispettivi Stati la nomina degli ufficiali e la cura di addestrare i reparti secondo le norme disciplinari prescritte dal Congresso; di esercitare esclusivo diritto di legiferare in qualsiasi caso in quel distretto (non eccedente le dieci miglia quadrate) che per cessione di Stati particolari, e per consenso del Congresso, divenga sede del governo degli Stati Uniti; e di esercitare analoga autorità su tutti i luoghi acquistati, con l’assenso della Legislatura dello Stato in cui si trovano, per la costruzione di fortezze, di depositi, di arsenali, di cantieri e di altri edifici di utilità pubblica; di fare tutte le leggi necessarie ed adatte per l’esercizio dei poteri di cui sopra, e di tutti gli altri poteri di cui la presente Costituzione investe il governo degli Stati Uniti, o i suoi dicasteri ed uffici (c.d. “implied powers clause”: n.d.t.). Sezione 3. – L’immigrazione o l’introduzione di quelle persone che gli Stati attualmente esistenti possono ritenere conveniente di ammettere (leggi “schiavi”: n.d.t.) non potrà essere vietata dal Congresso prima dell’anno 1808; ma può essere imposta sopra tale introduzione una tassa o un diritto non superiore ai dieci dollari per persona. Il privilegio dell’habeas corpus non sarà sospeso se non quando, in caso di ribellione o d’invasione, lo esiga la sicurezza pubblica. Non potrà essere approvato alcun decreto di limitazione dei diritti del cittadino, né alcuna legge penale retroattiva. Non potrà essere imposto testatico, o altro tributo diretto, se non in proporzione del censimento e della valutazione degli averi di ciascuno, che dovranno essere effettuati come disposto più sopra nella presente legge. Nessuna tassa e nessun diritto potrà essere stabilito sopra merci esportate da uno qualunque degli Stati. Nessuna preferenza dovrà essere data dai regolamenti commerciali o fiscali ai porti di uno Stato rispetto a quelli di un altro; e le navi dirette ad uno Stato o provenienti dai suoi porti non potranno essere costrette ad entrare in quelli di un altro Stato o di pagarvi alcun diritto. Nessuna somma dovrà essere prelevata dal Tesoro, se non in seguito a stanziamenti decretati per legge; e dovrà essere pubblicato periodicamente un rendiconto regolare delle entrate e delle spese pubbliche. Gli Stati Uniti non conferiranno alcun titolo di nobiltà; nessuna persona che occupi un posto retribuito o di fiducia, alle dipendenze degli Stati Uniti potrà, senza il consenso del Congresso, accettare doni, emolumenti, incarichi o titoli da un Sovrano, da un Principe o da uno Stato straniero. Sezione 10. – Nessuno Stato potrà, concludere trattati, alleanze o patti confederali; o accordare permessi di preda o rappresaglia; o battere moneta; o emettere titoli di credito; o consentire che il pagamento dei debiti avvenga in altra forma che mediante monete d’oro o d’argento; o approvare alcun decreto di limitazione dei diritti del cittadino, alcuna legge penale retroattiva, ovvero leggi che portino deroga alle obbligazioni derivanti da contratti (c.d. “clausola dei contratti”: n.d.t.); o conferire titoli di nobiltà. Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, stabilire imposte o diritti di qualsiasi genere sulle importazioni e sulle esportazioni, ad eccezione di quanto sia assolutamente indispensabile per dare esecuzione alle proprie leggi di ispezione; e il gettito netto di tutti i diritti e di tutte le contribuzioni imposte da qualsiasi Stato sulle importazioni e sulle esportazioni sarà a disposizione della Tesoreria degli Stati Uniti; e tutte le leggi relative saranno soggette a revisione e a controllo da parte del Congresso. Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, imporre alcuna imposta sulle navi in base al tonnellaggi, mantenere truppe o navi da guerra in tempo di pace, concludere trattati o unioni con altri Stati o con Potenze straniere, o impegnarsi in una guerra, salvo in caso di invasione o di pericolo così imminente da non ammettere alcun indugio. ARTICOLO II Sezione 1. – II Presidente degli Stati Uniti d’America sarà investito del potere esecutivo. Egli rimarrà in carica per il periodo di quattro anni, e la sua elezione e quella del Vicepresidente, eletto per lo stesso periodo, avranno luogo nel modo seguente: Ogni Stato nominerà, nel modo che verrà stabilito dai suoi organi legislativi, un numero di elettori pari al numero complessivo dei Senatori e dei Rappresentanti che lo Stato ha diritto di mandare al Congresso; nessun Senatore e Rappresentante, però, né alcuna persona che abbia un pubblico incarico o un impiego retribuito dagli Stati Uniti, potrà essere nominato elettore. Gli elettori si riuniranno nei rispettivi Stati e voteranno a scrutinio segreto per due persone, delle quali una almeno non dovrà appartenere allo stesso Stato degli elettori. Essi compileranno una lista di tutti coloro che hanno ottenuto voti e del numero dei voti raccolti da ciascuno; questa lista sarà da essi firmata, autenticata e trasmessa, sotto sigillo, alla sede del governo degli Stati Uniti, indirizzata al Presidente del Senato. Il Presidente del Senato, in presenza del Senato e della Camera dei Rappresentanti, aprirà le liste autenticate e quindi si procederà al computo dei voti. La persona che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà Presidente, sempre che questo numero rappresenti la maggioranza del numero totale degli elettori prescelti: e se vi sarà più di uno che abbia ottenuto tale maggioranza, con un eguale numero di voti, allora la Camera dei Rappresentanti procederà immediatamente a scegliere uno di essi per Presidente, mediante scrutinio segreto; qualora invece nessuno raccogliesse la maggioranza, la Camera procederà in modo analogo a eleggere il Presidente tra i cinque che abbiano raccolto il maggior numero di voti. Nell’elezione del Presidente, tuttavia, i voti saranno dati per Stato e la rappresentanza di ciascuno Stato avrà un solo voto. Il numero legale sarà costituito a tale scopo dalla rappresentanza, composta di uno o più membri, dei due terzi degli Stati, ma per la validità dell’elezione saranno necessari i voti della meta più uno di tutti gli Stati. In ogni caso, dopo l’elezione del Presidente, la persona che abbia raccolto il maggior numero di voti degli elettori sarà nominata Vicepresidente. Se due o più candidati si trovassero con egual numero di voti, il Senato eleggerà fra questi il Vicepresidente a scrutinio segreto. Il Congresso può determinare l’epoca per la designazione degli elettori, e il giorno in cui questi dovranno dare i loro voti; giorno che dovrà essere lo stesso per tutti gli Stati Uniti. Nessuna persona, che non sia per nascita o, comunque, cittadino degli Stati Uniti nel momento in cui questa Costituzione sarà adottata, potrà essere eleggibile alla carica di Presidente, né potrà essere eleggibile a tale carica chi non abbia raggiunto l’età di 35 anni e non sia residente negli Stati Uniti da 14 anni. In caso di rimozione del Presidente dalla carica, o di morte, o di dimissioni, o di inabilità ad adempiere le funzioni e i doveri inerenti alla sua carica, questa sarà affidata al Vicepresidente, ed il Congresso potrà provvedere mediante legge, in caso di rimozione, di morale, di dimissioni o di inabilità sia del Presidente che del Vicepresidente, dichiarando quale pubblico funzionario dovrà adempiere le funzioni di Presidente, e tale funzionario le adempirà fino a quando la causa di inabilità cessi, o venga eletto il nuovo Presidente. Il Presidente riceverà per i suoi servizi, a epoche stabilite, un’indennità, che non potrà essere aumentata né diminuita durante il periodo per il quale egli e stato eletto; ed egli non dovrà percepire durante tale periodo alcun altro emolumento dagli Stati Uniti o da uno qualsiasi degli Stati. Prima di entrare in carica, il Presidente dovrà fare la seguente dichiarazione, con giuramento o impegnando la sua parola d’onore: “Giuro, (o affermo) solennemente che adempirò con fedeltà all’ufficio di Presidente degli Stati Uniti e che con tutte le mie forze preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti”. Sezione 2. – Il Presidente sarà Comandante in Capo dell’Esercito, della Marina degli Stati Uniti e della Milizia dei diversi Stati, quando questa sia chiamata al servizio attivo degli Stati Uniti; egli potrà richiedere il parere per iscritto del principale funzionario di ciascuno dei dicasteri esecutivi su ogni argomento relativo ai doveri dei loro rispettivi uffici, e avrà anche l’autorità di concedere diminuzioni di pena e grazia per tutti i crimini compiuti contro gli Stati Uniti, salvo nel caso dei procedimenti di incriminazione da parte della Camera (impeachment). Egli avrà il potere, su parere e con il consenso del Senato, di concludere trattati, purché vi sia l’approvazione di due terzi dei Senatori presenti; designerà e, su parere e con il consenso dei Senato, nominerà gli ambasciatori, gli altri diplomatici e i consoli, i giudici della Corte Suprema e tutti gli altri pubblici funzionari degli Stati Uniti la cui nomina non sia altrimenti disposta con la presente Costituzione, e che debba essere stabilita con apposita legge; ma il Congresso può, mediante legge, devolvere quelle nomine di funzionari di grado inferiore che riterrà opportuno al solo Presidente, alle Corti giudiziarie, ovvero ai capi dei singoli dicasteri. Il Presidente avrà il potere di assegnare le cariche che si rendessero vacanti nell’intervallo tra una sessione e l’altra del Senato, mediante nomine provvisorie, le quali avranno validità fino alla fine della sessione successiva. Sezione 3. – Il Presidente informerà di tanto in tanto il Congresso sulle condizioni dell’Unione e raccomanderà all’esame del Congresso quei provvedimenti che riterrà necessari e convenienti; potrà, in contingenze straordinarie, convocare entrambe le Camere, oppure una di esse, e, in caso di dissenso tra le Camere circa la durata dell’aggiornamento, potrà fissare quella che gli parrà conveniente; riceverà gli ambasciatori e gli altri diplomatici; avrà cura della piena osservanza delle leggi e sanzionerà la nomina di tutti i funzionari degli Stati Uniti. Sezione 4. – Il Presidente, il Vicepresidente e ogni altro funzionario civile degli Stati Uniti saranno rimossi dall’ufficio ove. in seguito ad accusa mossa dalla Camera, risultino colpevoli di tradimento. di concussione o di altri gravi reati. ARTICOLO III Sezione 1. – II potere giudiziario degli Stati Uniti sarà affidato ad una Corte Suprema e a quelle Corti di grado inferiore che il Congresso potrà di volta in volta creare e costituire. I giudici della Corte Suprema e quelli delle Corti di grado inferiore conserveranno il loro ufficio finché non se ne renderanno indegni con la loro condotta (during good behavior), e ad epoche fisse riceveranno per i loro servizi un’indennità che non potrà essere diminuita finche essi rimarranno in carica. Sezione 2. – Il potere giudiziario si estenderà a tutti i casi, di diritto e di equità, che si presenteranno nell’ambito della presente Costituzione, delle leggi degli Stati Uniti e dei trattati stipulati o da stipulare, sotto la loro autorità; a tutti i casi concernenti gli ambasciatori, gli altri rappresentanti diplomatici ed i consoli; a tutti i casi che riguardino l’ammiragliato e la giurisdizione marittima; alle controversie tra due a più Stati, tra uno Stato e i cittadini di un altro Stato, tra cittadini di Stati diversi, tra cittadini di uno stesso Stato che reclamino terre in base a concessioni di altri Stati, e tra uno Stato o i suoi cittadini e Stati, cittadini o sudditi stranieri. In tutti i casi che riguardino ambasciatori, altri rappresentanti diplomatici, o consoli e in quelli in cui uno Stato sia parte in causa, la Corte Suprema avrà giurisdizione esclusiva. In tutti gli altri casi sopra menzionati la Corte Suprema avrà giurisdizione d’appello, sia in diritto che in fatto, con le eccezioni e norme che verranno fissate dal Congresso. Il giudizio per tutti i crimini, salvo nei casi di accusa mossa dalla Camera dei Rappresentanti, dovrà avvenire mediante giuria; e tale giudizio sarà tenuto nello Stato dove detti crimini siano stati commessi; quando il crimine non sia stato commesso in alcuno degli Stati, il giudizio si terra nel luogo o nei luoghi che saranno stati designati per legge dal Congresso. Sezione 3. – Sarà considerato tradimento contro gli Stati Uniti soltanto l’aver impugnato le armi contro di essi, o l’aver fatto causa comune con nemici degli Stati Uniti, fornendo loro aiuto e soccorsi. Nessuno sarà dichiarato colpevole di alto tradimento, se non su testimonianza di due persone che siano state presenti a uno stesso atto flagrante, ovvero quando egli confessi la sua colpa in pubblico processo. II potere di emettere una condanna per alto tradimento spetta al Congresso; ma nessuna sentenza di tradimento potrà comportare perdita di diritti per i discendenti, o confisca di beni se non durante la vita del colpevole. ARTICOLO IV Sezione 10. – In ogni Stato saranno attribuiti piena fiducia e pieno credito agli atti, ai documenti pubblici e ai procedimenti giudiziari degli altri Stati; e il Congresso potrà, mediante leggi generali, prescrivere il modo in cui la validità di tali atti, documenti e procedimenti debba essere determinata, nonché gli effetti della validità stessa. Sezione 2. – I cittadini di ogni Stato hanno diritto, in ogni altro Stato, a tutti i privilegi e a tutte le immunità inerenti alla condizione di cittadini. Qualsiasi persona accusata in uno Stato di alto tradimento, di fellonia o di altro crimine e che si sia sottratta alla giustizia e sia trovata in un altro Stato, sarà – su richiesta degli organi esecutivi dello Stato da cui è fuggita – consegnata e condotta allo Stato che abbia giurisdizione per il reato ad essa imputato. Nessuna persona sottoposta a prestazioni di servizio o di lavoro in uno degli Stati, secondo le leggi ivi vigenti, e che si sia rifugiata in un altro Stato potrà, in virtù di qualsiasi legge o regolamento quivi in vigore, essere esentata da tali prestazioni di servizio o di lavoro; ma, su richiesta dell’interessato, verrà riconsegnata alla parte cui tali prestazioni sono dovute. Sezione 3. – Nuovi Stati potranno essere ammessi nell’Unione per decisione del Congresso; ma nessuno Stato nuovo potrà essere costituito entro la giurisdizione di qualsiasi Stato già esistente; e nessuno Stato potrà essere formato dalla riunione di due o più Stati già esistenti, o di parte di essi, senza il consenso delle Legislature degli Stati interessati, oltre che del Congresso. Il Congresso avrà l’autorità di disporre del territorio e delle altre proprietà appartenenti agli Stati Uniti e di stabilire tutte le norme e le misure che in detto territorio si ritenessero necessarie. Nessuna disposizione della presente Costituzione potrà essere interpretata in modo pregiudizievole a qualsiasi diritto che possa essere accampato dagli Stati Uniti o da uno dei singoli Stati. Sezione 4. – Gli Stati Uniti garantiranno ad ogni Stato dell’Unione la forma di governo repubblicana, e proteggeranno ogni Stato contro qualsiasi invasione e – su richiesta degli organi legislativi o del Potere esecutivo (quando il Legislativo non possa essere convocato) – contro violenze interne. ARTICOLO V Il Congresso, ogniqualvolta i due terzi delle Camere lo riterranno necessario, proporrà emendamenti alla presente Costituzione, oppure, su richiesta dei due terzi delle Legislature dei vari Stati, convocherà una Convenzione per proporre gli emendamenti. In entrambi i casi, gli emendamenti saranno validi a ogni effetto, come parte di questa Costituzione, allorché saranno stati ratificati dalle Legislature di tre quarti degli Stati, o dai tre quarti delle Convenzioni riunite a tale scopo in ciascuno degli Stati, a seconda che l’uno o l’altro modo di ratifica sia stato prescritto dal Congresso; tuttavia resta stabilito che nessun emendamento, prima dell’anno 1808, potrà modificare in alcun modo i capoversi primo e quarto della Sezione 9 dell’Articolo I, e che nessuno Stato, senza il suo proprio consenso, potrà essere privato della parità di rappresentanza nel Senato. ARTICOLO VI Tutti i debiti contratti e le obbligazioni assunte prima della presente Costituzione saranno validi per gli Stati Uniti sotto la presente Costituzione, come lo erano sotto la Confederazione. La presente Costituzione e le leggi degli Stati Uniti che verranno fatte in conseguenza di essa, e tutti i trattati conclusi, o che si concluderanno, sotto l’autorità degli Stati Uniti, costituiranno la legge suprema del Paese (the supreme Law of the Land); e i giudici di ogni Stato saranno tenuti a conformarsi ad essi, quali che possano essere le disposizioni in contrario nella Costituzione o nella legislazione di qualsiasi singolo Stato. I Senatori e i Rappresentanti sopra menzionati, i membri delle Legislature dei singoli Stati e tutti i rappresentanti del Potere esecutivo e di quello giudiziario, sia degli Stati Uniti, che di ogni singolo Stato, saranno tenuti, con giuramento e con dichiarazione sul loro onore, a difendere la presente Costituzione; ma nessuna professione di fede religiosa sarà mai imposta come necessaria per coprire un ufficio od una carica pubblica degli Stati Uniti. ARTICOLO VII La ratifica da parte delle Assemblee di nove Stati sarà sufficiente a far entrare in vigore la presente Costituzione negli Stati che l’abbiano in tal modo ratificata. Redatto in Assemblea per unanime consenso degli Stati presenti, il giorno diciassettesimo del settembre dell’anno del Signore 1787, e dodicesimo dell’indipendenza degli Stati Uniti d’America. In fede di che abbiamo qui sotto apposto le nostre firme. EMENDAMENTI I (1791) Il Congresso non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione, o per proibirne il libero culto; o per limitare la libertà di parola o di stampa; o il diritto che hanno i cittadini di riunirsi in forma pacifica e di inoltrare petizioni al governo per la riparazione di torti subiti. II (1791) Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una ben ordinata milizia, il diritto dei cittadini di tenere e portare armi non potrà essere violato. III (1791) Nessun soldato, in tempo di pace, potrà essere alloggiato in una casa privata senza il consenso del proprietario; né potrà esserlo in tempo di guerra, se non nei modi che verranno prescritti per legge. IV (1791) Il diritto dei cittadini a godere della sicurezza per quanto riguarda la loro persona, la loro casa, le loro carte e le loro cose, contro perquisizioni e sequestri ingiustificati, non potrà essere violato; e nessun mandato giudiziario potrà essere emesso, se non in base a fondate supposizioni, appoggiate da un giuramento o da una dichiarazione sull’onore e con descrizione specifica del luogo da perquisire, e delle persone da arrestare o delle cose da sequestrare. V (1791) Nessuno sarà tenuto a rispondere di un reato che comporti la pena capitale, o comunque infamante, se non per denuncia o accusa fatta da una grande giuria, a meno che il reato non sia compiuto da individui appartenenti alle forze di terra o di mare, o alla milizia, quando questa si trovi in servizio attivo, in tempo di guerra o di pericolo pubblico; né alcuno potrà essere sottoposto due volte, per un medesimo delitto, a un procedimento che comprometta la sua vita o la sua integrità fisica; né potrà essere obbligato, in qualsiasi causa penale, a deporre contro sé medesimo, ne potrà essere privato della vita, della libertà o della proprietà, se non in seguito a regolare procedimento legale (without due process of law); e nessuna proprietà potrà essere destinata ad un uso pubblico, senza un giusto indennizzo. VI (1791) In ogni processo penale, l’accusato avrà il diritto di essere giudicato sollecitamente e pubblicamente da una giuria imparziale dello Stato e del distretto in cui il reato e stato commesso (i limiti del quale distretto saranno stati precedentemente determinati per legge); e avrà diritto di essere informato della natura e del motivo dell’accusa; di esser messo a confronto con i testimoni a suo favore, e di farsi assistere da un avvocato per la sua difesa. VII (1791) Nelle cause che dovranno essere giudicate a norma della common law, il diritto al giudizio a mezzo di giuria sarà mantenuto ogni volta che l’oggetto della controversia superi il valore di venti dollari; e nessun fatto giudicato da una giuria potrà essere sottoposto a nuovo esame in qualsiasi altra Corte degli Stati Uniti, se non secondo le norme della common law. VIII (1791) Non si dovranno esigere cauzioni esorbitanti, né imporre ammende eccessive, né infliggere pene crudeli e inusitate. IX (1791) L’enumerazione di alcuni diritti fatta nella Costituzione non potrà essere interpretata in modo che ne rimangano negati o menomati altri diritti mantenuti dai cittadini. X (1791) I poteri non delegati dalla Costituzione agli Stati Uniti, o da essa non vietati agli Stati, sono riservati ai rispettivi Stati, ovvero al popolo (c.d. “clausola dei poteri residui”: n.d.t.). XI (1798) Il Potere giudiziario federale degli Stati Uniti non potrà essere chiamato a decidere in qualsivoglia processo, di diritto o di equità, iniziato o perseguito contro uno degli Stati Uniti da cittadini di un altro Stato o da sudditi di un qualsiasi Stato estero. XII (1804) Gli elettori si riuniranno nei loro rispettivi Stati e procederanno con voto a scrutinio segreto alla nomina del Presidente e del Vicepresidente, uno dei quali almeno non dovrà essere abitante delle stesso Stato degli elettori; questi designeranno in una scheda la persona per cui votano come Presidente e in una scheda distinta quella per cui votano come Vicepresidente; compileranno liste distinte di tutte le persone designate per la Vicepresidenza, e del numero di voti da ciascuna raccolti: tali liste saranno dagli elettori firmate, autenticate, e trasmesse, sigillate, alla sede del governo degli Stati Uniti, indirizzate al Presidente del Senato. Il Presidente del Senato, presenti le due Camere, aprirà tutti i verbali e si procederà al computo dei voti. Colui che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi per la Presidenza, sarà Presidente, sempre che tale numero rappresenti la maggioranza del numero totale degli elettori riuniti. Se nessuno raggiungesse tale maggioranza, la Camera dei Rappresentanti sceglierà immediatamente il Presidente, per scrutinio segreto fra i tre candidati che avranno ottenuto per la Presidenza il maggior numero di voti. Ma, in questa scelta del Presidente, i voti si conteranno per Stato, avendo la rappresentanza di ciascuno Stato un solo voto. Il numero legale per questo scrutinio sarà costituito dalla rappresentanza di due terzi degli Stati, composta di uno o più membri, e la maggioranza di tutti gli Stati sarà necessaria per la scelta. Se la Camera dei Rappresentanti non sceglierà, il Presidente, allorché questa scelta le sia devoluta, prima del quarto giorno del seguente mese di marzo, il Vicepresidente fungerà da Presidente, come nel caso di decesso o d’altra incapacità costituzionale del Presidente. Colui che ottiene un maggior numero di suffragi per la Vicepresidenza, sarà Vicepresidente, sempre che tale numero rappresenti la maggioranza del numero totale degli elettori riuniti; e se nessuno raggiungesse questa maggioranza, il Senato sceglierà il Vicepresidente fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti: la presenza dei due terzi dei Senatori e la maggioranza del numero totale sono necessarie per questa scelta. Peraltro, nessuno che sia costituzionalmente ineleggibile alla carica di Presidente, sarà eleggibile a quella di Vicepresidente degli Stati Uniti. XIII (1865) Sezione I. – Né schiavitù, né servitù involontaria potranno sussistere negli Stati Uniti, o in luogo alcuno soggetto alla loro giurisdizione, se non per punizione di un crimine per il quale l’imputato sia stato debitamente condannato. Sezione 2. – II Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie per imporre l’osservanza di questo articolo. XIV (1868) Sezione 1. – Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Nessuno Stato emanerà o darà vigore ad alcuna legge che restringa i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; così pure nessuno Stato priverà alcuna persona della vita, della libertà, o della proprietà se non in seguito a regolare procedimento legale (without due process of law), né rifiuterà a chicchessia nei limiti della sua giurisdizione l’eguale protezione delle leggi (the equal protection of the laws). Sezione 2. – I Rappresentanti saranno ripartiti fra i diversi Stati in proporzione alla popolazione di questi, computando la totalità degli abitanti di ciascuno Stato, ad esclusione degli indiani non tassati. Ma se il diritto di voto in una qualsiasi elezione per la scelta degli elettori del Presidente e del Vicepresidente degli Stati Uniti, o dei Rappresentanti al Congresso, o dei rappresentanti del Potere esecutivo e giudiziario di uno Stato o dei membri della sua Legislatura, è rifiutato ad alcuni degli abitanti maschi di tale Stato che abbiano compiuto ventuno anni d’età e siano cittadini degli Stati Uniti, o se questo diritto è ristretto in qualsiasi modo, ove non sia per avere partecipato a una ribellione o per altro crimine, la base della rappresentanza di questo Stato sarà ridotta in proporzione al numero dei cittadini che saranno stati esclusi, confrontato con il numero totale dei cittadini maschi dello Stato suddetto che abbiano compiuto i ventuno anni di età. Sezione 3. – Non potrà essere Senatore né Rappresentante al Congresso, né elettore del Presidente o del Vicepresidente, né ricoprire alcun impiego civile o militare dipendente dagli Stati Uniti o da qualche Stato chi, avendo antecedentemente – come membro del Congresso pubblico funzionario degli Stati Uniti, o membro della Legislatura di uno Stato, o rappresentante del Potere esecutivo o giudiziario di uno Stato – prestato giuramento di difendere la Costituzione degli Stati Uniti, abbia preso parte a un’insurrezione o ribellione contro la Nazione stessa, o prestato aiuto od assistenza ai suoi nemici. Ma il Congresso potrà, col voto di due terzi dei membri di ciascuna Camera, eliminare questo motivo di incapacità. Sezione 4. – La validità del debito pubblico degli Stati Uniti, contratto secondo la legge, compresi i debiti derivanti dal pagamento di pensioni e ricompense in ragione di servigi resi per la repressione di insurrezioni o ribellioni, non potrà mai essere messa in discussione. Ma né gli Stati Uniti, né alcuno Stato potranno prendere a loro carico, o pagare alcun debito, o alcuna obbligazione contratti per venire in aiuto alla insurrezione o ribellione contro gli Stati Uniti, né alcuna indennità reclamata per la perdita o l’emancipazione di alcuno schiavo; tutti i debiti, le obbligazioni, i reclami per simili titoli saranno tenuti per illegali e nulli. Sezione 5. – Il Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie per l’applicazione di questo articolo. XV (1870) Sezione 1. – Il diritto di voto spettante ai cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato né limitato dagli Stati Uniti, né da alcuno Stato, per ragioni di razza o di precedente condizione servile. Sezione 2. – Il Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie per l’applicazione di questo articolo. XVI (1913) Il Congresso avrà la facoltà di stabilire ed esigere imposte sui redditi derivanti da qualunque fonte, senza ripartirle tra i vari Stati e senza dover tenere conto di alcun censimento o valutazione. XVII (1913) Il Senato degli Stati Uniti sarà composto di due Senatori per ciascuno Stato, eletti dalla popolazione di questo per la durata di sei anni: e ogni Senatore avrà diritto ad un solo voto. Gli elettori di ogni Stato dovranno possedere gli stessi requisiti richiesti per essere elettori del più numeroso dei due rami della Legislatura dello Stato. Allorché nel Senato dovesse rendersi vacante uno dei seggi spettanti ad uno Stato, il Potere esecutivo di quello Stato ordinerà che si proceda alle elezioni per la copertura del seggio vacante; a meno che la Legislatura dello Stato in parola non autorizzi il Potere esecutivo locale a procedere a nomine provvisorie, valide sino a che il popolo non provveda a coprire la vacanza con elezioni da tenersi quando la Legislatura stessa disponga. Il presente emendamento non dovrà essere interpretato nel senso che possa influire sull’elezione o la permanenza in carica di un qualunque Senatore prescelto prima che l’emendamento stesso entri a far parte integrante della Costituzione. XVIII (1920) Sezione l. – A partire da un anno dopo la ratifica del presente articolo, e per effetto del medesimo, sono vietati entro i confini degli Stati Uniti la fabbricazione, la vendita e il trasporto a scopo di consumo dei liquori nocivi, nonché l’importazione e l’esportazione dei medesimi da e per il territorio degli Stati Uniti e di tutte le regioni soggette alla loro giurisdizione. Sezione 2. – Il Congresso ed i vari Stati sono autorizzati a emanare le norme necessarie per l’applicazione del presente articolo. Sezione 3. – Il presente articolo non sarà valido, sinché non sarà stato ratificato dagli organi legislativi dei singoli Stati quale emendamento alla Costituzione, come previsto da quest’ultima entro sette anni dalla data in cui esso sarà sottoposto dal Congresso ai singoli Stati per tale ratifica. XIX (1920) Il diritto di voto conferito ai cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato o limitato dagli Stati Uniti o da uno degli Stati in considerazione del sesso. Il Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie per l’applicazione di questo articolo. XX (1933) Sezione 1. – La durata in carica del Presidente e del Vicepresidente avrà termine a mezzogiorno del 20 gennaio, mentre la durata in carica dei Senatori e dei Rappresentanti cesserà alle dodici del giorno 3 gennaio degli anni in cui avrebbero dovuto scadere i rispettivi mandati se il presente articolo non fosse stato ratificato; alle stesse date entreranno in carica i loro successori. Sezione 2. – Il Congresso si riunirà almeno una volta all’anno, e la sessione dovrà aver inizio a mezzogiorno del 3 gennaio, a meno che il Congresso stesso non fissi per legge un altro giorno. Sezione 3. – Se all’epoca fissata per l’inizio del mandato presidenziale il Presidente eletto fosse deceduto, il Vicepresidente diverrà Presidente. Se non si fosse proceduto alla designazione di un Presidente, prima del momento fissato per l’inizio del mandato, o se il Presidente eletto non avesse dimostrato di possedere i requisiti necessari, il Vicepresidente fungerà da Presidente sino a quando non sia stato proclamato formalmente un Presidente; e, nel caso in cui né un Presidente eletto, né un Vicepresidente eletto avessero dimostrato di possedere i requisiti necessari, il Congresso provvederà per legge ad indicare chi dovrà fungere da Presidente o il modo in cui dovrà essere designata la persona che dovrà fungere da Presidente; la persona così designata eserciterà le funzioni presidenziali sino a quando non vengano formalmente proclamati un Presidente od un Vicepresidente. Sezione 4. – Il Congresso può, con legge, prendere i provvedimenti necessari nel caso di morte di una delle persone tra le quali la Camera dei Rappresentanti sceglie il Presidente, ove il diritto di scelta le sia devoluto, e per il caso di morte di una delle persone tra le quali il Senato sceglie il Vicepresidente, ove il diritto di scelta gli sia devoluto. Sezione 5. – Le Sezioni 1) e 2) entreranno in vigore il 15 ottobre successivo alla ratifica del presente articolo. Sezione 6. – Il presente articolo non sarà valido sinché non sarà stato ratificato come emendamento alla Costituzione dalle Legislature di tre quarti degli Stati, entro sette anni dalla data in cui esso sarà sottoposto alla loro approvazione. XXI (1933) Sezione 1. – L’articolo XVIII di emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti e abrogato. Sezione 2. – Il trasporto o l’importazione in qualunque Stato, Territorio o Possedimento degli Stati Uniti dei liquori nocivi a scopo di vendita o di consumo, in violazione delle leggi ivi vigenti, sono vietati con il presente articolo. Sezione 3. – Il presente articolo non sarà valido finche non sarà ratificato come emendamento alla Costituzione, e, come da questa previsto, dalle Convenzioni (Conventions) elette nei vari Stati, entro sette anni dalla data in cui sara sottoposto dal Congresso agli Stati stessi per la ratifica. XXII (1951) Nessuno potrà essere eletto per più di due volte alla carica presidenziale e nessuno, che abbia occupato tale carica o abbia esercitato le funzioni di Presidente per più di due anni durante il mandato di un altro Presidente eletto, potrà essere eletto per più di una volta alla carica presidenziale. Questo articolo non si applicherà al Presidente che era in carica al momento in cui l’articolo stesso veniva proposto dal Congresso e non impedirà a colui, che occupi la carica di Presidente o funga da Presidente nel corso del mandato durante il quale questo articolo entra in vigore, di occupare tale carica o esercitarne le funzioni per il restante periodo del mandato stesso. XXIII (1961) Sezione 1. – Il Distretto ove si trova stabilita la sede del governo degli Stati Uniti eleggerà, secondo la procedura che verrà determinata dal Congresso, un numero di elettori del Presidente e del Vicepresidente pari al numero totale dei Senatori e dei Rappresentanti al Congresso, cui il Distretto medesimo avrebbe diritto, se fosse costituito in Stato, ma tale numero non potrà superare in alcun caso quello degli elettori designati dallo Stato meno popoloso dell’Unione; gli elettori stessi si uniranno a quelli designati dagli Stati e saranno considerati, ai fini dell’elezione del Presidente e del Vicepresidente, come designati da uno Stato; essi si riuniranno nel territorio del Distretto e adempiranno i doveri loro assegnati dal XII emendamento. Sezione 2. – Il Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie per imporre l’osservanza di questo articolo. XXIV (1964) Sezione 1. – Il diritto dei cittadini degli Stati Uniti ad essere iscritti nelle liste elettorali per le elezioni, sia primarie sia di qualsiasi altra natura, del Presidente e del Vicepresidente, degli elettori presidenziali e dei Senatori e dei Rappresentanti al Congresso non sarà rifiutato o limitato, né dagli Stati Uniti né da qualsiasi singolo Stato, per il motivo che l’interessato non abbia pagato una tassa elettorale (poll tax) o qualsiasi altra tassa. Sezione 2. – Il Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie per imporre l’osservanza di questo articolo. XXV (1967) Sezione 1. – In caso di rimozione dalla carica, di morte o di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente degli Stati Uniti diverrà Presidente. Sezione. 2. – In caso di vacanza della Vicepresidenza, il Presidente nomina un nuovo Vicepresidente, che prende possesso della carica dopo che le Camere ne abbiano ratificato la nomina a maggioranza assoluta dei propri componenti. Sezione 3. – Se il Presidente comunica, per iscritto, al Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti di non essere in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio, i medesimi vengono, allora, esercitati dal Vicepresidente degli Stati Uniti, in qualità di Presidente supplente, fino a che il Presidente comunichi, per iscritto, agli anzidetti organi di essere in grado di riassumere le proprie funzioni. Sezione 4. – Se il Vicepresidente e la maggioranza dei principali dirigenti dei dipartimenti ministeriali, o di un altro organo designato con legge dal Congresso, comunicano per iscritto al Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio, questi sono allora immediatamente assunti dal Vicepresidente, in qualità di Presidente supplente. Ma se, in seguito, il Presidente trasmette al Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti una dichiarazione scritta, attestante che non sussiste più alcuna sua incapacità al riguardo, allora egli può riassumere i poteri e i doveri del suo ufficio, a meno che, entro quattro giorni, il Vicepresidente e la maggioranza dei principali dirigenti dei dipartimenti ministeriali, o di un altro organo designato con legge dal Congresso, inviino a loro volta una dichiarazione scritta al Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti attestante che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio. In tal caso il Congresso assumerà una decisione al riguardo, riunendosi entro quarantott’ore a tale scopo se non si troverà in sessione. Se al termine di ventun giorni dal ricevimento della seconda dichiarazione, ovvero al termine di ventun giorni dalla data di convocazione qualora il Congresso non sia in sessione, entrambe le Camere si pronuncino per la permanenza dell’impedimento del Presidente, colla maggioranza dei due terzi dei propri componenti, il Vicepresidente continuerà, allora, ad adempiere le funzioni di Vicepresidente supplente; in caso contrario, il Presidente riassumerà immediatamente i poteri e i doveri del suo ufficio. Il presente testo italiano è. stato tratto con alcuni adattamenti, da una traduzione pubblicata dalla Sede dl Roma dell’U.S.I.S., nel 1957. Sono stati poi aggiunti i vari emendamenti costituzionali approvati negli anni successivi (fino all’ultimo, il XXVI, del 1971). I primi dieci emendamenti, approvati nel 1791, costituiscono la cosiddetta “Dichiarazione dei diritti ” (Bill of Rights), Abrogato con l’emendamento XXI, del l933. Tale XXI emendamento è stato l’unico approvato, nei singoli Stati, non dalle Assemblee legislative ma da Convenzioni appositamente elette.

 

COLLEGAMENTI : Dichiarazione di indipendenza.

 

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IDEA  – MONETA – RIFLESSIONIDOVE VIVEREIMMOBILIVISIONMERKATINO