Home page Home page   AGGIORNATO AL : 18 marzo 2008

 

Prefazione

Qui di seguito abbiamo :

- la dichiarazione di indipendenza degli stati uniti d'america.

- la costituzione degli stati d'america.

- la costituzione della repubblica italiana.

- i dieci comandamenti.

Ora voglio fare tre considerazioni :

1a. Spendete qualche minuto del vosto tempo e provate a leggerle vi accorgerete come oggi vengono violate costantemente e chiedetevi perchè testi così importanti non vengono mai menzionati e tanto meno fatti conoscere ai cittadini ed insegnate in maniera approfondita nelle scuole.

2a. Penso che la costituzione italiana sia molto ambigua e penso perchè fatta da troppe persone molto diverse come pensiero, e mi sembra molto spesso violata.

3a. Ho messo i comandamenti non per un motivo religioso ma solo come esempio. Togliete i primi due che sono soggettivi e analizzate gli altri, si nota che come con una manciata di regole si potrebbe vivere tranquillamente.

Dichiarazione di Indipendenza (download dichiarazione indipendenza)

degli Stati Uniti d'America

Se un popolo, nel corso degli eventi umani, è costretto a spezzare i vincoli politici, ond'era legato ad un altro, e prendere, tra le potenze della terra, quel posto separato ed equipollente, acui lo francino il diritto di natura e la Divinità, un giusto riguardo alle opinioni del mondo gli impone di indicare i motivi, che lo costringono al distacco. Noi riteniamo come indubitabili queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che sono dal Creatore dotati di certi diritti inalienabili, per esempio, di vita, libertà e della propensione alla felicità. Per assicurare questitti sono istituiti, fra gli uomini, dei Governi, che derivano la loro legale autorità dal consensoi governati. Ove: un qualsiasi regime politico ponga in pericolo il conseguimento di questittuoT il popolo ha il diritto di modificarlo, o di abolirlo formando un nuovo Governo, che si fondi su tali principi, e di ordinarne il potere in quella maniera che sembri ad esso più adatta a procurargli sicurezza e felicità. In effetto la prudenza esigerà che i Governi, esistenti da lungo tempo non si mutino per cagioni futili e passeggere; e, conforme a ciò, l'esperienza ha dimostrato che l'umanità è più disposta a soffrire, finché il male è sopportabile, che a farsi giustizia con l'abbattimento delle istituzioni a cui è abituata. Ma se una lunga serie di abusi e di oppressioni, sempre col medesimo scopo, rivelano l'intento di curvare un popolo sotto un illimitato dispotismo, quel popolo ha il diritto, il dovere di abbattere un simile Governo, e di provvedersi nuove guarentigie per la sua futura sicurezza. Tale è stata la paziente tribolazione di queste colonie, e tale è ora la necessità chi e obbliga *.mutare il loro sistema politico. La storia dell'attuale Re d'Inghilterra è una storia di ripetute violenze e oppressioni, tutte con lo scopo immediato di stabilire una illimitata tirannia tra questi Stati. A riprova di ciò, si possono sottoporre al giudizio degli uomini di buona fede dei fatti. Egli ha rifiutato la sua sanzione alle leggi più sante e necessarie per il pubblico bene. Egli ha proibito ai suoi governatori di lasciar passar leggi di importanza immediata e urgente, salvo non n venisse sospesa la applicazione, finché non fosse giunta la sua sanzione; e, quand'esso in tal modo, erano sospese, ha trascurato fino all'ultimo di prenderle in considerazione. Egli ha respinto altre leggi, miranti al vantaggio dei grandi distretti, salvo che questa popolazione non rinunziasse al diritto di rappresentanza nella legislazione, diritto inestimabile per essa, e solo temibile per i tiranni. Egli ha convocato delle assemblee legislative in luoghi inconsueti scomodi, lontano dagli archivi dei loro atti pubblici, esclusivamente con l'intento di stancarle per piegarle ai suoi provvedimenti. Egli ha, più volte, sciolto rappresentanze popolari, legalmente sedenti, perchè si opponevano con virile energia alle sue violazioni dei diritti del popolo. Egli ha per lungo tempo, dopo lo scioglimento di quelle, rifiutato di far indire nuove elezioni; per il che l'esercizio del potere legislativo, il quale non può annullarsi, è ritornato alla collettività popolare, mentre lo Stato rimaneva esposto a tutti i pericoli di una irruzione dal di fuori, e a torbidi interni. Egli ha cercato di impedire l'accrescimento della popolazione di questi Stati ; per il qual motivo, s'oppose alle leggi per la naturalizzazione degli stranieri, non ne lasci passare altre, che incoraggiavano l'immigrazione, e inasprì le condizioni per l'acquisto di nuove terre. Egli ha messo ostacoli all'amministrazione della I giustizia rifiutando di sancire leggi, e dovevano creare dei poteri giudiziari. Egli ha nominato giudici, che nelle funzioni, nella d& ità e nel pagamento del loro stipendio, dipendevano soltanto dalla sua volontà. Egli ha istituito una folla di nuovi uffici, e ha mandato qua frotte di impiegati ad opprimere il nostro p polo e a vivere alle sue spalle. Egli ha mantenuto nel paese, in tempo di pace, eserciti permanenti, senza l'approvazione del potere legislativo. Egli si è adoprato a rendere il potere militare indipendente da quello civile, e ad innalzarlo al disopra di esso. Egli ha con altri cooperato ad assoggettarci ad una giurisdizione, estranea alla nostra costituzione, e non riconosciuta dalle nostre leggi; egli ha dato la sanzione agli atti della sua illegale legislazione: inoltre all'accantonamento di grandi masse di truppe nel nostro paese; a un simulacro di procedura per proteggerle dal castigo per gli omicidi, che possono commettere contro gli abitanti di questi Stati; all'imposizione di tasse, senza il nostro consenso; alla privazione, in molti casi, del beneficio della corte d'assise; al trasporto per mare per esser puniti di pretesi delitti; all'abrogazione, in una provincia a noi limitrofa, del libero sistema di leggi inglesi, sostituite da un regime arbitrario, allargandone i confini, per averlo, ad un tempo, come esempio e come opportuno strumento a introdurre la medesima dominazione assoluta in queste Colonie; alla abolizione delle nostre patenti; all'annullamento delle nostre leggi più preziose, e alla radicale mutazione del nostro reggimento politico; alla sospensione della nostra speciale legislazione, e alla dichiarazione che egli è rivestito del potere di emanare per noi leggi in ogni caso. Egli ha rinunciato al nostro Governo, in quanto ci ha dichiarato fuori della sua protezione, e ha tramato la guerra contro di noi. Egli ha predato le nostre acque, devastato le nostre coste, bruciate le nostre città, e ucciso dei nostri compatrioti. Adesso egli fa trasportare grandi eserciti di mercenari stranieri per completare l'opera di morte, di distruzione, di servaggio, che già è cominciata, con atti di crudeltà e di slealtà, che appena se ne rintracciano dei simili nei tempi più barbarici, e sono affatto indegni del capo supremo di una nazione civile. Egli ha costretto nostri concittadini, presi in alto mare o a impugnare le armi contro la loro patria, e a diventare i carcerieri dei loro amici e fratelli, o ad uccidersi. Egli ha suscitato rivolte interne fra noi, e si è sforzato di far muovere gli abitanti alle nostre frontiere, gli spietati selvaggi indiani, il sistema ben noto dei quali nel guerreggiare consiste nell'indifferente distruzione di ogni età, di ogni stirpe e di quanto esiste. In ogni stadio di queste oppressioni noi abbiamo, con le espressioni più ossequiose, supplicato che esse cessassero; alle nostre ripetute preghiere fu risposto con ripetute offese. Un principe il carattere del quale assunse cotale figura, per tutte quelle azioni che dell'uomo fanno un tiranno, non è adatto a capo supremo di un popolo libero. Nè abbiamo mancato di informarne i nostri fratelli britannici. D: tanto in tanto li abbiamo avvertiti di smettere l'idea di estendere, mediante la loro legislazione, una giurisdizione ingiustificata sopra di noi, ed abbiamo richiamato alla memoria loro le cause, che c'indussero ai emigrare e stabilirci qui. Ci siamo richiamati ai sentimenti di giustizia e di generosità in loro innati, come pure ai legami della nostra comune origine, scongiurandoli di desistere dalle loro usurpazioni, che avrebbero avuto inevitabilmente per effetto di spezzare la nostra unione e i nostri rapporti. Essi però sono rimasti sordi alla voce della giustizia e della consanguineità; perciò dobbiamo rassegnarci alla necessità, che impone la nostra separazione, considerandoli, come consideriamo il rimanente del genere umano, nemici in tempo di guerra, in tempo di pace, amici. Noi, i rappresentanti degli Stati Uniti di America, radunati in congresso generale, invocando a testimone delle nostre rette intenzioni il supremo Giudice del mondo, nel nome e per l'autorità del buon popolo di queste colonie, notifichiamo solennemente e dichiariamo che queste colonie unite sono e debbono essere Stati liberi e indipendenti; che esse sono sciolte e libere da ogni obbligo e fedeltà verso la corona britannica; che tutti i legami statali fra esse e la Granbrettagna sono e debbono essere, una volta per sempre, spezzati; che esse, come Stati liberi ed indipendenti hanno pieni poteri di far guerra, concluder pace, combinale alleanze, di regolare il commercio e di porre mano a tutte quelle cose ed azioni, che Stati indipendenti sono autorizzati a compiere. Per il mantenimento di questa dichiarazione impegnamo reciprocamente, con piena fiducia nella protezione della divina Provvidenza, la nostra vita, le nostre sostanze il nostro sacrosanto onore.

(firme)

Costituzione (download costituzione degli stati uniti)

degli Stati Uniti d'America

COSTITUZIONE FEDERALE DEGLI STATI UNITI
(17 settembre 1787)


PREAMBOLO Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di perfezionare ulteriormente la nostra Unione, di garantire la giustizia, di assicurare la tranquillità all’interno, di provvedere alla comune difesa, di promuovere il benessere generale e di salvaguardare per noi stessi e per i nostri posteri il dono della libertà, decretiamo e stabiliamo questa Costituzione degli Stati Uniti d’America. ARTICOLO I Sezione 1. – Tutti i poteri legislativi conferiti col presente atto sono delegati ad un Congresso degli Stati Uniti, composto da un Senato e da una Camera dei Rappresentanti. Sezione 2. – La Camera dei Rappresentanti sarà composta di membri eletti ogni due anni dal popolo dei vari Stati, e gli elettori di ciascuno Stato dovranno avere i requisiti richiesti per essere elettori della Camera più numerosa del Parlamento dello Stato. Non può essere Rappresentante chi non abbia raggiunto l’età di 25 anni, non sia da sette anni cittadino degli Stati Uniti e non sia, nel periodo delle elezioni, residente nello Stato in cui sarà eletto. I Rappresentanti e le imposte dirette saranno ripartiti fra i diversi Stati che facciano parte della Unione secondo il numero dei loro abitanti; numero che verrà determinato aggiungendo al totale degli uomini liberi – compresi quelli sottoposti a prestazioni di servizio per un periodo limitato ed esclusi gli indiani non soggetti ad imposte – tre quinti del rimanente della popolazione (ossia “tre quinti degli schiavi” n.d.t.). Il censimento deve essere fatto entro tre anni dalla prima riunione del Congresso degli Stati Uniti, e successivamente ogni dieci anni, secondo le norme che verranno stabilite per legge. Il numero dei Rappresentanti non supererà quello di uno per ogni trentamila abitanti, però ciascuno Stato avrà almeno un Rappresentante; e fino a che quel computo non sarà effettuato, lo Stato del New Hampshire avrà il diritto di eleggere tre Rappresentanti, il Massachusetts otto, il Rhode Island e le Piantagioni di Providence uno, il Connecticut cinque, lo Stato di New York sei, quello del New Jersey quattro, la Pennsylvania otto, il Delaware uno, il Maryland sei, la Virginia dieci, la Carolina del Sud cinque, la Georgia tre. Quando nella rappresentanza di uno Stato rimarranno seggi vacanti, già organi del Potere esecutivo indiranno le elezioni per ricoprire tali seggi. La Camera dei Rappresentanti eleggerà il suo Presidente e le altre cariche ed essa sola avrà il potere di mettere in stato di accusa il Presidente o i membri del Congresso. Sezione 3. – Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due Senatori per ogni Stato, eletti dalla Legislatura locale per un periodo di sei anni; ed ogni Senatore disporrà di un voto. Immediatamente dopo la riunione successiva alla prima elezione, i Senatori saranno divisi in tre classi, in numero possibilmente eguale. I seggi dei Senatori della prima classe diverranno vacanti allo scadere del secondo anno, quelli della seconda classe allo scadere del quarto anno, quelli della terza allo scadere del sesto anno, in modo che ogni due anni venga rieletto un terzo del Senato; e ove nell’intervallo tra le sessioni della Legislatura di ciascuno Stato, in seguito a dimissioni o per altra causa qualsiasi, alcuni seggi rimangano vacanti, l’Esecutivo potrà procedere a nomine provvisorie fino alla successiva sessione della Legislatura, che conferirà i seggi vacanti. Non potrà essere Senatore chi non abbia compiuto l’età di 30 anni, non sia da nove anni cittadino degli Stati Uniti, e non sia, nel periodo della elezione, residente nello Stato in cui sarà eletto. Il Vicepresidente degli Stati Uniti sarà Presidente del Senato, ma non avrà voto, salvo nel caso di pareggio dei voti. Il Senato nominerà le altre sue cariche, come pure un Presidente protempore, il quale presiederà in assenza del Vicepresidente, o quando questi svolga le funzioni di Presidente degli Stati Uniti. Il Senato avrà il potere esclusivo di giudicare nei casi d’impeachment (ossia, in seguito ad accusa formulata dalla Camera dei Rappresentanti: n.d.t.). Ove si riunisca per tale scopo, i suoi membri presteranno giuramento o impegneranno la loro parola. Ove si debba giudicare il Presidente degli Stati Uniti, presiederà il Presidente della Corte Suprema; nessun accusato potrà essere dichiarato colpevole senza una maggioranza dei due terzi dei membri presenti. Le condanne pronunziate in tali casi non avranno altro effetto se non di allontanare l’accusato dalla carica che occupa e di interdirgli, negli Stati Uniti, l’accesso a qualsiasi carica onorifica, di fiducia, o retribuita; ma il condannato potrà, nondimeno, essere soggetto, e sottoposto, ad incriminazione, processo, giudizio e punizione secondo le leggi ordinarie. Sezione 4. – La data, i luoghi e le modalità delle elezioni dei Senatori e dei Rappresentanti saranno fissati in ogni Stato dalle relative Legislature; ma il Congresso federale potrà in qualsiasi momento emanare o modificare queste norme, salvo per quanto riguarda i luoghi in cui i Senatori debbono essere eletti. Il Congresso si riunirà almeno una volta all’anno e tale riunione dovrà aver luogo nel primo lunedì di dicembre, a meno che non venga fissato per legge un altro giorno. Sezione 5. – Ciascuna delle due Camere sarà giudice delle elezioni, delle rielezioni e dei requisiti dei propri membri. Il numero legale per ciascuna delle due Camere sarà costituito dalla metà più uno; qualora non si raggiunga il numero legale, ciascuna Camera potrà aggiornare la seduta di giorno in giorno, ed essere autorizzata a costringere i membri assenti ad intervenire, ricorrendo a quei mezzi e comminando quelle sanzioni cui essa riterrà di ricorrere. Ciascuna Camera elaborerà il proprio regolamento, punirà i suoi membri per condotta scorretta, e potrà, a maggioranza di due terzi, procedere ad espulsioni. Ciascuna Camera redigerà un verbale delle proprie sedute e lo pubblicherà periodicamente, ad eccezione di ciò che crederà debba rimanere segreto; i voti favorevoli e contrari dei membri di ciascuna Camera, sopra una qualsiasi questione, saranno, su domanda di un quinto dei membri presenti, inseriti a verbale. Nessuna delle due Camere, durante la sessione del Congresso, potrà, senza il consenso dell’altra, rinviare la seduta per più di tre giorni, né spostare in luogo diverso da quello in cui seggono le due Camere. Sezione 6. – I Senatori e i Rappresentanti riceveranno per le loro funzioni un’indennità, che verrà determinata per legge e pagata dal Tesoro degli Stati Uniti. In nessun caso, salvo che per tradimento, fellonia e turbamento della quiete pubblica, essi potranno essere arrestati, sia durante la sessione, sia nel recarsi a questa o nell’uscirne; né, per i discorsi pronunziati o per le opinioni sostenute nelle rispettive Camere, potranno essere sottoposti a interrogatori in alcun altro luogo. Nessun Senatore e Rappresentante, per tutto il periodo per cui è stato eletto, potrà essere chiamato a coprire un qualsiasi ufficio civile alle dipendenze degli Stati Uniti, che sia stato istituito, o la cui retribuzione ne sia stata aumentata, durante detto periodo; e nessuno, che abbia un impiego alle dipendenze degli Stati Uniti, potrà essere membro di una delle due Camere anche conservi tale impiego. Sezione 7. – Tutti i progetti di legge relativi all’imposizione di tributi debbono avere origine nella Camera dei Rappresentanti; il Senato, però, può concorrervi, come per gli altri progetti di legge, proponendo emendamenti qualsiasi progetto di legge che abbia ottenuto l’approvazione del Senato e della Camera dei Rappresentanti, deve essere presentato, prima di divenire legge, al Presidente degli Stati Uniti. Questi, qualora lo approvi, vi apporrà la firma; in caso contrario, lo rinvierà con le sue osservazioni alla Camera da cui è stato proposto, e questa inserirà integralmente a verbale tali osservazioni e discuterà di nuovo il progetto. Se dopo questa seconda discussione, due terzi dei membri della Camera interessata si dichiareranno in favore del progetto, questo sarà mandato, insieme con le osservazioni del Presidente, all’altra Camera, da cui verrà discusso in maniera analoga; e se anche in questa sarà approvato con una maggioranza di due terzi, acquisterà valore di legge. In tali casi, però, i voti di entrambe le Camere debbono essere espressi con appello nominale, e i nomi dei votanti pro e contro saranno annotati nei verbali delle rispettive Camere. Se entro dieci giorni (escluse le domeniche) dal momento in cui gli sarà stato presentato, il Presidente non restituirà un progetto di legge, questo acquisterà forza di legge come se egli lo avesse firmato, a meno che il Congresso, aggiornandosi, non renda impossibile che il progetto stesso gli sia rinviato; nel qual caso il progetto non acquisterà forza di legge. Tutte le decisioni, le deliberazioni o i voti, per i quali sia necessario il concorso delle due Camere (salvo che si tratti di aggiornamenti) debbono essere sottoposti al Presidente degli Stati Uniti, e da lui approvati prima che entrino in vigore; oppure, se egli li respinge, debbono nuovamente essere approvati dai due terzi delle due Camere, conformemente a quanto prescritto per i progetti di legge. Sezione 8. – Il Congresso avrà facoltà: d’imporre e percepire tasse, diritti, imposte e dazi; . di pagare i debiti pubblici e di provvedere alla difesa comune e al benessere generale degli Stati Uniti I diritti, le imposte, le tasse e i dazi dovranno, però, essere uniformi in tutti gli Stati Uniti; di contrarre prestiti per conto degli Stati Uniti; di regolare il commercio con le altre Nazioni, e fra i diversi Stati e con le tribù indiane (c.d. “commerce clause”: n.d.t.); di fissare le norme generali per la naturalizzazione, e le leggi generali in materia di fallimento negli Stati Uniti; di battere moneta, di stabilire il valore della moneta stessa e di quelle straniere, e di fissare i vari tipi di pesi e di misure; di provvedere a punire ogni contraffazione dei titoli e della moneta corrente degli Stati Uniti; di stabilire uffici e servizi postali; di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, garantendo per periodi limitati agli autori e agli inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e sulle loro scoperte; di costituire tribunali di grado inferiore alla Corte Suprema; di definire e di punire gli atti di pirateria e di fellonia compiuti in alto mare, nonché le offese contro il diritto delle genti; di dichiarare la guerra, di concedere permessi di preda e rappresaglia e di stabilire norme relative alle prede in terra e in mare; di reclutare e mantenere eserciti; nessuna somma, però, potrà essere stanziata a questo scopo per più di due anni; di creare e mantenere una Marina militare; di stabilire regole per l’amministrazione e l’ordinamento delle forze di terra e di mare; di provvedere a che la milizia sia convocata per dare esecuzione alle leggi dell’Unione, per reprimere le insurrezioni e per respingere le invasioni; di provvedere a che la milizia sia organizzata, armata e disciplinata e di disporre di quella parte di essa che possa essere impiegata al servizio degli Stati Uniti, lasciando ai rispettivi Stati la nomina degli ufficiali e la cura di addestrare i reparti secondo le norme disciplinari prescritte dal Congresso; di esercitare esclusivo diritto di legiferare in qualsiasi caso in quel distretto (non eccedente le dieci miglia quadrate) che per cessione di Stati particolari, e per consenso del Congresso, divenga sede del governo degli Stati Uniti; e di esercitare analoga autorità su tutti i luoghi acquistati, con l’assenso della Legislatura dello Stato in cui si trovano, per la costruzione di fortezze, di depositi, di arsenali, di cantieri e di altri edifici di utilità pubblica; di fare tutte le leggi necessarie ed adatte per l’esercizio dei poteri di cui sopra, e di tutti gli altri poteri di cui la presente Costituzione investe il governo degli Stati Uniti, o i suoi dicasteri ed uffici (c.d. “implied powers clause”: n.d.t.). Sezione 3. – L’immigrazione o l’introduzione di quelle persone che gli Stati attualmente esistenti possono ritenere conveniente di ammettere (leggi “schiavi”: n.d.t.) non potrà essere vietata dal Congresso prima dell’anno 1808; ma può essere imposta sopra tale introduzione una tassa o un diritto non superiore ai dieci dollari per persona. Il privilegio dell’habeas corpus non sarà sospeso se non quando, in caso di ribellione o d’invasione, lo esiga la sicurezza pubblica. Non potrà essere approvato alcun decreto di limitazione dei diritti del cittadino, né alcuna legge penale retroattiva. Non potrà essere imposto testatico, o altro tributo diretto, se non in proporzione del censimento e della valutazione degli averi di ciascuno, che dovranno essere effettuati come disposto più sopra nella presente legge. Nessuna tassa e nessun diritto potrà essere stabilito sopra merci esportate da uno qualunque degli Stati. Nessuna preferenza dovrà essere data dai regolamenti commerciali o fiscali ai porti di uno Stato rispetto a quelli di un altro; e le navi dirette ad uno Stato o provenienti dai suoi porti non potranno essere costrette ad entrare in quelli di un altro Stato o di pagarvi alcun diritto. Nessuna somma dovrà essere prelevata dal Tesoro, se non in seguito a stanziamenti decretati per legge; e dovrà essere pubblicato periodicamente un rendiconto regolare delle entrate e delle spese pubbliche. Gli Stati Uniti non conferiranno alcun titolo di nobiltà; nessuna persona che occupi un posto retribuito o di fiducia, alle dipendenze degli Stati Uniti potrà, senza il consenso del Congresso, accettare doni, emolumenti, incarichi o titoli da un Sovrano, da un Principe o da uno Stato straniero. Sezione 10. – Nessuno Stato potrà, concludere trattati, alleanze o patti confederali; o accordare permessi di preda o rappresaglia; o battere moneta; o emettere titoli di credito; o consentire che il pagamento dei debiti avvenga in altra forma che mediante monete d’oro o d’argento; o approvare alcun decreto di limitazione dei diritti del cittadino, alcuna legge penale retroattiva, ovvero leggi che portino deroga alle obbligazioni derivanti da contratti (c.d. “clausola dei contratti”: n.d.t.); o conferire titoli di nobiltà. Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, stabilire imposte o diritti di qualsiasi genere sulle importazioni e sulle esportazioni, ad eccezione di quanto sia assolutamente indispensabile per dare esecuzione alle proprie leggi di ispezione; e il gettito netto di tutti i diritti e di tutte le contribuzioni imposte da qualsiasi Stato sulle importazioni e sulle esportazioni sarà a disposizione della Tesoreria degli Stati Uniti; e tutte le leggi relative saranno soggette a revisione e a controllo da parte del Congresso. Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, imporre alcuna imposta sulle navi in base al tonnellaggi, mantenere truppe o navi da guerra in tempo di pace, concludere trattati o unioni con altri Stati o con Potenze straniere, o impegnarsi in una guerra, salvo in caso di invasione o di pericolo così imminente da non ammettere alcun indugio. ARTICOLO II Sezione 1. – II Presidente degli Stati Uniti d’America sarà investito del potere esecutivo. Egli rimarrà in carica per il periodo di quattro anni, e la sua elezione e quella del Vicepresidente, eletto per lo stesso periodo, avranno luogo nel modo seguente: Ogni Stato nominerà, nel modo che verrà stabilito dai suoi organi legislativi, un numero di elettori pari al numero complessivo dei Senatori e dei Rappresentanti che lo Stato ha diritto di mandare al Congresso; nessun Senatore e Rappresentante, però, né alcuna persona che abbia un pubblico incarico o un impiego retribuito dagli Stati Uniti, potrà essere nominato elettore. Gli elettori si riuniranno nei rispettivi Stati e voteranno a scrutinio segreto per due persone, delle quali una almeno non dovrà appartenere allo stesso Stato degli elettori. Essi compileranno una lista di tutti coloro che hanno ottenuto voti e del numero dei voti raccolti da ciascuno; questa lista sarà da essi firmata, autenticata e trasmessa, sotto sigillo, alla sede del governo degli Stati Uniti, indirizzata al Presidente del Senato. Il Presidente del Senato, in presenza del Senato e della Camera dei Rappresentanti, aprirà le liste autenticate e quindi si procederà al computo dei voti. La persona che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà Presidente, sempre che questo numero rappresenti la maggioranza del numero totale degli elettori prescelti: e se vi sarà più di uno che abbia ottenuto tale maggioranza, con un eguale numero di voti, allora la Camera dei Rappresentanti procederà immediatamente a scegliere uno di essi per Presidente, mediante scrutinio segreto; qualora invece nessuno raccogliesse la maggioranza, la Camera procederà in modo analogo a eleggere il Presidente tra i cinque che abbiano raccolto il maggior numero di voti. Nell’elezione del Presidente, tuttavia, i voti saranno dati per Stato e la rappresentanza di ciascuno Stato avrà un solo voto. Il numero legale sarà costituito a tale scopo dalla rappresentanza, composta di uno o più membri, dei due terzi degli Stati, ma per la validità dell’elezione saranno necessari i voti della meta più uno di tutti gli Stati. In ogni caso, dopo l’elezione del Presidente, la persona che abbia raccolto il maggior numero di voti degli elettori sarà nominata Vicepresidente. Se due o più candidati si trovassero con egual numero di voti, il Senato eleggerà fra questi il Vicepresidente a scrutinio segreto. Il Congresso può determinare l’epoca per la designazione degli elettori, e il giorno in cui questi dovranno dare i loro voti; giorno che dovrà essere lo stesso per tutti gli Stati Uniti. Nessuna persona, che non sia per nascita o, comunque, cittadino degli Stati Uniti nel momento in cui questa Costituzione sarà adottata, potrà essere eleggibile alla carica di Presidente, né potrà essere eleggibile a tale carica chi non abbia raggiunto l’età di 35 anni e non sia residente negli Stati Uniti da 14 anni. In caso di rimozione del Presidente dalla carica, o di morte, o di dimissioni, o di inabilità ad adempiere le funzioni e i doveri inerenti alla sua carica, questa sarà affidata al Vicepresidente, ed il Congresso potrà provvedere mediante legge, in caso di rimozione, di morale, di dimissioni o di inabilità sia del Presidente che del Vicepresidente, dichiarando quale pubblico funzionario dovrà adempiere le funzioni di Presidente, e tale funzionario le adempirà fino a quando la causa di inabilità cessi, o venga eletto il nuovo Presidente. Il Presidente riceverà per i suoi servizi, a epoche stabilite, un’indennità, che non potrà essere aumentata né diminuita durante il periodo per il quale egli e stato eletto; ed egli non dovrà percepire durante tale periodo alcun altro emolumento dagli Stati Uniti o da uno qualsiasi degli Stati. Prima di entrare in carica, il Presidente dovrà fare la seguente dichiarazione, con giuramento o impegnando la sua parola d’onore: “Giuro, (o affermo) solennemente che adempirò con fedeltà all’ufficio di Presidente degli Stati Uniti e che con tutte le mie forze preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti”. Sezione 2. – Il Presidente sarà Comandante in Capo dell’Esercito, della Marina degli Stati Uniti e della Milizia dei diversi Stati, quando questa sia chiamata al servizio attivo degli Stati Uniti; egli potrà richiedere il parere per iscritto del principale funzionario di ciascuno dei dicasteri esecutivi su ogni argomento relativo ai doveri dei loro rispettivi uffici, e avrà anche l’autorità di concedere diminuzioni di pena e grazia per tutti i crimini compiuti contro gli Stati Uniti, salvo nel caso dei procedimenti di incriminazione da parte della Camera (impeachment). Egli avrà il potere, su parere e con il consenso del Senato, di concludere trattati, purché vi sia l’approvazione di due terzi dei Senatori presenti; designerà e, su parere e con il consenso dei Senato, nominerà gli ambasciatori, gli altri diplomatici e i consoli, i giudici della Corte Suprema e tutti gli altri pubblici funzionari degli Stati Uniti la cui nomina non sia altrimenti disposta con la presente Costituzione, e che debba essere stabilita con apposita legge; ma il Congresso può, mediante legge, devolvere quelle nomine di funzionari di grado inferiore che riterrà opportuno al solo Presidente, alle Corti giudiziarie, ovvero ai capi dei singoli dicasteri. Il Presidente avrà il potere di assegnare le cariche che si rendessero vacanti nell’intervallo tra una sessione e l’altra del Senato, mediante nomine provvisorie, le quali avranno validità fino alla fine della sessione successiva. Sezione 3. – Il Presidente informerà di tanto in tanto il Congresso sulle condizioni dell’Unione e raccomanderà all’esame del Congresso quei provvedimenti che riterrà necessari e convenienti; potrà, in contingenze straordinarie, convocare entrambe le Camere, oppure una di esse, e, in caso di dissenso tra le Camere circa la durata dell’aggiornamento, potrà fissare quella che gli parrà conveniente; riceverà gli ambasciatori e gli altri diplomatici; avrà cura della piena osservanza delle leggi e sanzionerà la nomina di tutti i funzionari degli Stati Uniti. Sezione 4. – Il Presidente, il Vicepresidente e ogni altro funzionario civile degli Stati Uniti saranno rimossi dall’ufficio ove. in seguito ad accusa mossa dalla Camera, risultino colpevoli di tradimento. di concussione o di altri gravi reati. ARTICOLO III Sezione 1. – II potere giudiziario degli Stati Uniti sarà affidato ad una Corte Suprema e a quelle Corti di grado inferiore che il Congresso potrà di volta in volta creare e costituire. I giudici della Corte Suprema e quelli delle Corti di grado inferiore conserveranno il loro ufficio finché non se ne renderanno indegni con la loro condotta (during good behavior), e ad epoche fisse riceveranno per i loro servizi un’indennità che non potrà essere diminuita finche essi rimarranno in carica. Sezione 2. – Il potere giudiziario si estenderà a tutti i casi, di diritto e di equità, che si presenteranno nell’ambito della presente Costituzione, delle leggi degli Stati Uniti e dei trattati stipulati o da stipulare, sotto la loro autorità; a tutti i casi concernenti gli ambasciatori, gli altri rappresentanti diplomatici ed i consoli; a tutti i casi che riguardino l’ammiragliato e la giurisdizione marittima; alle controversie tra due a più Stati, tra uno Stato e i cittadini di un altro Stato, tra cittadini di Stati diversi, tra cittadini di uno stesso Stato che reclamino terre in base a concessioni di altri Stati, e tra uno Stato o i suoi cittadini e Stati, cittadini o sudditi stranieri. In tutti i casi che riguardino ambasciatori, altri rappresentanti diplomatici, o consoli e in quelli in cui uno Stato sia parte in causa, la Corte Suprema avrà giurisdizione esclusiva. In tutti gli altri casi sopra menzionati la Corte Suprema avrà giurisdizione d’appello, sia in diritto che in fatto, con le eccezioni e norme che verranno fissate dal Congresso. Il giudizio per tutti i crimini, salvo nei casi di accusa mossa dalla Camera dei Rappresentanti, dovrà avvenire mediante giuria; e tale giudizio sarà tenuto nello Stato dove detti crimini siano stati commessi; quando il crimine non sia stato commesso in alcuno degli Stati, il giudizio si terra nel luogo o nei luoghi che saranno stati designati per legge dal Congresso. Sezione 3. – Sarà considerato tradimento contro gli Stati Uniti soltanto l’aver impugnato le armi contro di essi, o l’aver fatto causa comune con nemici degli Stati Uniti, fornendo loro aiuto e soccorsi. Nessuno sarà dichiarato colpevole di alto tradimento, se non su testimonianza di due persone che siano state presenti a uno stesso atto flagrante, ovvero quando egli confessi la sua colpa in pubblico processo. II potere di emettere una condanna per alto tradimento spetta al Congresso; ma nessuna sentenza di tradimento potrà comportare perdita di diritti per i discendenti, o confisca di beni se non durante la vita del colpevole. ARTICOLO IV Sezione 10. – In ogni Stato saranno attribuiti piena fiducia e pieno credito agli atti, ai documenti pubblici e ai procedimenti giudiziari degli altri Stati; e il Congresso potrà, mediante leggi generali, prescrivere il modo in cui la validità di tali atti, documenti e procedimenti debba essere determinata, nonché gli effetti della validità stessa. Sezione 2. – I cittadini di ogni Stato hanno diritto, in ogni altro Stato, a tutti i privilegi e a tutte le immunità inerenti alla condizione di cittadini. Qualsiasi persona accusata in uno Stato di alto tradimento, di fellonia o di altro crimine e che si sia sottratta alla giustizia e sia trovata in un altro Stato, sarà – su richiesta degli organi esecutivi dello Stato da cui è fuggita – consegnata e condotta allo Stato che abbia giurisdizione per il reato ad essa imputato. Nessuna persona sottoposta a prestazioni di servizio o di lavoro in uno degli Stati, secondo le leggi ivi vigenti, e che si sia rifugiata in un altro Stato potrà, in virtù di qualsiasi legge o regolamento quivi in vigore, essere esentata da tali prestazioni di servizio o di lavoro; ma, su richiesta dell’interessato, verrà riconsegnata alla parte cui tali prestazioni sono dovute. Sezione 3. – Nuovi Stati potranno essere ammessi nell’Unione per decisione del Congresso; ma nessuno Stato nuovo potrà essere costituito entro la giurisdizione di qualsiasi Stato già esistente; e nessuno Stato potrà essere formato dalla riunione di due o più Stati già esistenti, o di parte di essi, senza il consenso delle Legislature degli Stati interessati, oltre che del Congresso. Il Congresso avrà l’autorità di disporre del territorio e delle altre proprietà appartenenti agli Stati Uniti e di stabilire tutte le norme e le misure che in detto territorio si ritenessero necessarie. Nessuna disposizione della presente Costituzione potrà essere interpretata in modo pregiudizievole a qualsiasi diritto che possa essere accampato dagli Stati Uniti o da uno dei singoli Stati. Sezione 4. – Gli Stati Uniti garantiranno ad ogni Stato dell’Unione la forma di governo repubblicana, e proteggeranno ogni Stato contro qualsiasi invasione e – su richiesta degli organi legislativi o del Potere esecutivo (quando il Legislativo non possa essere convocato) – contro violenze interne. ARTICOLO V Il Congresso, ogniqualvolta i due terzi delle Camere lo riterranno necessario, proporrà emendamenti alla presente Costituzione, oppure, su richiesta dei due terzi delle Legislature dei vari Stati, convocherà una Convenzione per proporre gli emendamenti. In entrambi i casi, gli emendamenti saranno validi a ogni effetto, come parte di questa Costituzione, allorché saranno stati ratificati dalle Legislature di tre quarti degli Stati, o dai tre quarti delle Convenzioni riunite a tale scopo in ciascuno degli Stati, a seconda che l’uno o l’altro modo di ratifica sia stato prescritto dal Congresso; tuttavia resta stabilito che nessun emendamento, prima dell’anno 1808, potrà modificare in alcun modo i capoversi primo e quarto della Sezione 9 dell’Articolo I, e che nessuno Stato, senza il suo proprio consenso, potrà essere privato della parità di rappresentanza nel Senato. ARTICOLO VI Tutti i debiti contratti e le obbligazioni assunte prima della presente Costituzione saranno validi per gli Stati Uniti sotto la presente Costituzione, come lo erano sotto la Confederazione. La presente Costituzione e le leggi degli Stati Uniti che verranno fatte in conseguenza di essa, e tutti i trattati conclusi, o che si concluderanno, sotto l’autorità degli Stati Uniti, costituiranno la legge suprema del Paese (the supreme Law of the Land); e i giudici di ogni Stato saranno tenuti a conformarsi ad essi, quali che possano essere le disposizioni in contrario nella Costituzione o nella legislazione di qualsiasi singolo Stato. I Senatori e i Rappresentanti sopra menzionati, i membri delle Legislature dei singoli Stati e tutti i rappresentanti del Potere esecutivo e di quello giudiziario, sia degli Stati Uniti, che di ogni singolo Stato, saranno tenuti, con giuramento e con dichiarazione sul loro onore, a difendere la presente Costituzione; ma nessuna professione di fede religiosa sarà mai imposta come necessaria per coprire un ufficio od una carica pubblica degli Stati Uniti. ARTICOLO VII La ratifica da parte delle Assemblee di nove Stati sarà sufficiente a far entrare in vigore la presente Costituzione negli Stati che l’abbiano in tal modo ratificata. Redatto in Assemblea per unanime consenso degli Stati presenti, il giorno diciassettesimo del settembre dell’anno del Signore 1787, e dodicesimo dell’indipendenza degli Stati Uniti d’America. In fede di che abbiamo qui sotto apposto le nostre firme. EMENDAMENTI I (1791) Il Congresso non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione, o per proibirne il libero culto; o per limitare la libertà di parola o di stampa; o il diritto che hanno i cittadini di riunirsi in forma pacifica e di inoltrare petizioni al governo per la riparazione di torti subiti. II (1791) Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una ben ordinata milizia, il diritto dei cittadini di tenere e portare armi non potrà essere violato. III (1791) Nessun soldato, in tempo di pace, potrà essere alloggiato in una casa privata senza il consenso del proprietario; né potrà esserlo in tempo di guerra, se non nei modi che verranno prescritti per legge. IV (1791) Il diritto dei cittadini a godere della sicurezza per quanto riguarda la loro persona, la loro casa, le loro carte e le loro cose, contro perquisizioni e sequestri ingiustificati, non potrà essere violato; e nessun mandato giudiziario potrà essere emesso, se non in base a fondate supposizioni, appoggiate da un giuramento o da una dichiarazione sull’onore e con descrizione specifica del luogo da perquisire, e delle persone da arrestare o delle cose da sequestrare. V (1791) Nessuno sarà tenuto a rispondere di un reato che comporti la pena capitale, o comunque infamante, se non per denuncia o accusa fatta da una grande giuria, a meno che il reato non sia compiuto da individui appartenenti alle forze di terra o di mare, o alla milizia, quando questa si trovi in servizio attivo, in tempo di guerra o di pericolo pubblico; né alcuno potrà essere sottoposto due volte, per un medesimo delitto, a un procedimento che comprometta la sua vita o la sua integrità fisica; né potrà essere obbligato, in qualsiasi causa penale, a deporre contro sé medesimo, ne potrà essere privato della vita, della libertà o della proprietà, se non in seguito a regolare procedimento legale (without due process of law); e nessuna proprietà potrà essere destinata ad un uso pubblico, senza un giusto indennizzo. VI (1791) In ogni processo penale, l’accusato avrà il diritto di essere giudicato sollecitamente e pubblicamente da una giuria imparziale dello Stato e del distretto in cui il reato e stato commesso (i limiti del quale distretto saranno stati precedentemente determinati per legge); e avrà diritto di essere informato della natura e del motivo dell’accusa; di esser messo a confronto con i testimoni a suo favore, e di farsi assistere da un avvocato per la sua difesa. VII (1791) Nelle cause che dovranno essere giudicate a norma della common law, il diritto al giudizio a mezzo di giuria sarà mantenuto ogni volta che l’oggetto della controversia superi il valore di venti dollari; e nessun fatto giudicato da una giuria potrà essere sottoposto a nuovo esame in qualsiasi altra Corte degli Stati Uniti, se non secondo le norme della common law. VIII (1791) Non si dovranno esigere cauzioni esorbitanti, né imporre ammende eccessive, né infliggere pene crudeli e inusitate. IX (1791) L’enumerazione di alcuni diritti fatta nella Costituzione non potrà essere interpretata in modo che ne rimangano negati o menomati altri diritti mantenuti dai cittadini. X (1791) I poteri non delegati dalla Costituzione agli Stati Uniti, o da essa non vietati agli Stati, sono riservati ai rispettivi Stati, ovvero al popolo (c.d. “clausola dei poteri residui”: n.d.t.). XI (1798) Il Potere giudiziario federale degli Stati Uniti non potrà essere chiamato a decidere in qualsivoglia processo, di diritto o di equità, iniziato o perseguito contro uno degli Stati Uniti da cittadini di un altro Stato o da sudditi di un qualsiasi Stato estero. XII (1804) Gli elettori si riuniranno nei loro rispettivi Stati e procederanno con voto a scrutinio segreto alla nomina del Presidente e del Vicepresidente, uno dei quali almeno non dovrà essere abitante delle stesso Stato degli elettori; questi designeranno in una scheda la persona per cui votano come Presidente e in una scheda distinta quella per cui votano come Vicepresidente; compileranno liste distinte di tutte le persone designate per la Vicepresidenza, e del numero di voti da ciascuna raccolti: tali liste saranno dagli elettori firmate, autenticate, e trasmesse, sigillate, alla sede del governo degli Stati Uniti, indirizzate al Presidente del Senato. Il Presidente del Senato, presenti le due Camere, aprirà tutti i verbali e si procederà al computo dei voti. Colui che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi per la Presidenza, sarà Presidente, sempre che tale numero rappresenti la maggioranza del numero totale degli elettori riuniti. Se nessuno raggiungesse tale maggioranza, la Camera dei Rappresentanti sceglierà immediatamente il Presidente, per scrutinio segreto fra i tre candidati che avranno ottenuto per la Presidenza il maggior numero di voti. Ma, in questa scelta del Presidente, i voti si conteranno per Stato, avendo la rappresentanza di ciascuno Stato un solo voto. Il numero legale per questo scrutinio sarà costituito dalla rappresentanza di due terzi degli Stati, composta di uno o più membri, e la maggioranza di tutti gli Stati sarà necessaria per la scelta. Se la Camera dei Rappresentanti non sceglierà, il Presidente, allorché questa scelta le sia devoluta, prima del quarto giorno del seguente mese di marzo, il Vicepresidente fungerà da Presidente, come nel caso di decesso o d’altra incapacità costituzionale del Presidente. Colui che ottiene un maggior numero di suffragi per la Vicepresidenza, sarà Vicepresidente, sempre che tale numero rappresenti la maggioranza del numero totale degli elettori riuniti; e se nessuno raggiungesse questa maggioranza, il Senato sceglierà il Vicepresidente fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti: la presenza dei due terzi dei Senatori e la maggioranza del numero totale sono necessarie per questa scelta. Peraltro, nessuno che sia costituzionalmente ineleggibile alla carica di Presidente, sarà eleggibile a quella di Vicepresidente degli Stati Uniti. XIII (1865) Sezione I. - Né schiavitù, né servitù involontaria potranno sussistere negli Stati Uniti, o in luogo alcuno soggetto alla loro giurisdizione, se non per punizione di un crimine per il quale l’imputato sia stato debitamente condannato. Sezione 2. – II Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie per imporre l’osservanza di questo articolo. XIV (1868) Sezione 1. – Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Nessuno Stato emanerà o darà vigore ad alcuna legge che restringa i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; così pure nessuno Stato priverà alcuna persona della vita, della libertà, o della proprietà se non in seguito a regolare procedimento legale (without due process of law), né rifiuterà a chicchessia nei limiti della sua giurisdizione l’eguale protezione delle leggi (the equal protection of the laws). Sezione 2. – I Rappresentanti saranno ripartiti fra i diversi Stati in proporzione alla popolazione di questi, computando la totalità degli abitanti di ciascuno Stato, ad esclusione degli indiani non tassati. Ma se il diritto di voto in una qualsiasi elezione per la scelta degli elettori del Presidente e del Vicepresidente degli Stati Uniti, o dei Rappresentanti al Congresso, o dei rappresentanti del Potere esecutivo e giudiziario di uno Stato o dei membri della sua Legislatura, è rifiutato ad alcuni degli abitanti maschi di tale Stato che abbiano compiuto ventuno anni d’età e siano cittadini degli Stati Uniti, o se questo diritto è ristretto in qualsiasi modo, ove non sia per avere partecipato a una ribellione o per altro crimine, la base della rappresentanza di questo Stato sarà ridotta in proporzione al numero dei cittadini che saranno stati esclusi, confrontato con il numero totale dei cittadini maschi dello Stato suddetto che abbiano compiuto i ventuno anni di età. Sezione 3. – Non potrà essere Senatore né Rappresentante al Congresso, né elettore del Presidente o del Vicepresidente, né ricoprire alcun impiego civile o militare dipendente dagli Stati Uniti o da qualche Stato chi, avendo antecedentemente – come membro del Congresso pubblico funzionario degli Stati Uniti, o membro della Legislatura di uno Stato, o rappresentante del Potere esecutivo o giudiziario di uno Stato – prestato giuramento di difendere la Costituzione degli Stati Uniti, abbia preso parte a un’insurrezione o ribellione contro la Nazione stessa, o prestato aiuto od assistenza ai suoi nemici. Ma il Congresso potrà, col voto di due terzi dei membri di ciascuna Camera, eliminare questo motivo di incapacità. Sezione 4. – La validità del debito pubblico degli Stati Uniti, contratto secondo la legge, compresi i debiti derivanti dal pagamento di pensioni e ricompense in ragione di servigi resi per la repressione di insurrezioni o ribellioni, non potrà mai essere messa in discussione. Ma né gli Stati Uniti, né alcuno Stato potranno prendere a loro carico, o pagare alcun debito, o alcuna obbligazione contratti per venire in aiuto alla insurrezione o ribellione contro gli Stati Uniti, né alcuna indennità reclamata per la perdita o l’emancipazione di alcuno schiavo; tutti i debiti, le obbligazioni, i reclami per simili titoli saranno tenuti per illegali e nulli. Sezione 5. – Il Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie per l’applicazione di questo articolo. XV (1870) Sezione 1. – Il diritto di voto spettante ai cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato né limitato dagli Stati Uniti, né da alcuno Stato, per ragioni di razza o di precedente condizione servile. Sezione 2. – Il Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie per l’applicazione di questo articolo. XVI (1913) Il Congresso avrà la facoltà di stabilire ed esigere imposte sui redditi derivanti da qualunque fonte, senza ripartirle tra i vari Stati e senza dover tenere conto di alcun censimento o valutazione. XVII (1913) Il Senato degli Stati Uniti sarà composto di due Senatori per ciascuno Stato, eletti dalla popolazione di questo per la durata di sei anni: e ogni Senatore avrà diritto ad un solo voto. Gli elettori di ogni Stato dovranno possedere gli stessi requisiti richiesti per essere elettori del più numeroso dei due rami della Legislatura dello Stato. Allorché nel Senato dovesse rendersi vacante uno dei seggi spettanti ad uno Stato, il Potere esecutivo di quello Stato ordinerà che si proceda alle elezioni per la copertura del seggio vacante; a meno che la Legislatura dello Stato in parola non autorizzi il Potere esecutivo locale a procedere a nomine provvisorie, valide sino a che il popolo non provveda a coprire la vacanza con elezioni da tenersi quando la Legislatura stessa disponga. Il presente emendamento non dovrà essere interpretato nel senso che possa influire sull’elezione o la permanenza in carica di un qualunque Senatore prescelto prima che l’emendamento stesso entri a far parte integrante della Costituzione. XVIII (1920) Sezione l. – A partire da un anno dopo la ratifica del presente articolo, e per effetto del medesimo, sono vietati entro i confini degli Stati Uniti la fabbricazione, la vendita e il trasporto a scopo di consumo dei liquori nocivi, nonché l’importazione e l’esportazione dei medesimi da e per il territorio degli Stati Uniti e di tutte le regioni soggette alla loro giurisdizione. Sezione 2. – Il Congresso ed i vari Stati sono autorizzati a emanare le norme necessarie per l’applicazione del presente articolo. Sezione 3. – Il presente articolo non sarà valido, sinché non sarà stato ratificato dagli organi legislativi dei singoli Stati quale emendamento alla Costituzione, come previsto da quest’ultima entro sette anni dalla data in cui esso sarà sottoposto dal Congresso ai singoli Stati per tale ratifica. XIX (1920) Il diritto di voto conferito ai cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato o limitato dagli Stati Uniti o da uno degli Stati in considerazione del sesso. Il Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie per l’applicazione di questo articolo. XX (1933) Sezione 1. – La durata in carica del Presidente e del Vicepresidente avrà termine a mezzogiorno del 20 gennaio, mentre la durata in carica dei Senatori e dei Rappresentanti cesserà alle dodici del giorno 3 gennaio degli anni in cui avrebbero dovuto scadere i rispettivi mandati se il presente articolo non fosse stato ratificato; alle stesse date entreranno in carica i loro successori. Sezione 2. – Il Congresso si riunirà almeno una volta all’anno, e la sessione dovrà aver inizio a mezzogiorno del 3 gennaio, a meno che il Congresso stesso non fissi per legge un altro giorno. Sezione 3. – Se all’epoca fissata per l’inizio del mandato presidenziale il Presidente eletto fosse deceduto, il Vicepresidente diverrà Presidente. Se non si fosse proceduto alla designazione di un Presidente, prima del momento fissato per l’inizio del mandato, o se il Presidente eletto non avesse dimostrato di possedere i requisiti necessari, il Vicepresidente fungerà da Presidente sino a quando non sia stato proclamato formalmente un Presidente; e, nel caso in cui né un Presidente eletto, né un Vicepresidente eletto avessero dimostrato di possedere i requisiti necessari, il Congresso provvederà per legge ad indicare chi dovrà fungere da Presidente o il modo in cui dovrà essere designata la persona che dovrà fungere da Presidente; la persona così designata eserciterà le funzioni presidenziali sino a quando non vengano formalmente proclamati un Presidente od un Vicepresidente. Sezione 4. – Il Congresso può, con legge, prendere i provvedimenti necessari nel caso di morte di una delle persone tra le quali la Camera dei Rappresentanti sceglie il Presidente, ove il diritto di scelta le sia devoluto, e per il caso di morte di una delle persone tra le quali il Senato sceglie il Vicepresidente, ove il diritto di scelta gli sia devoluto. Sezione 5. – Le Sezioni 1) e 2) entreranno in vigore il 15 ottobre successivo alla ratifica del presente articolo. Sezione 6. – Il presente articolo non sarà valido sinché non sarà stato ratificato come emendamento alla Costituzione dalle Legislature di tre quarti degli Stati, entro sette anni dalla data in cui esso sarà sottoposto alla loro approvazione. XXI (1933) Sezione 1. – L’articolo XVIII di emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti e abrogato. Sezione 2. – Il trasporto o l’importazione in qualunque Stato, Territorio o Possedimento degli Stati Uniti dei liquori nocivi a scopo di vendita o di consumo, in violazione delle leggi ivi vigenti, sono vietati con il presente articolo. Sezione 3. – Il presente articolo non sarà valido finche non sarà ratificato come emendamento alla Costituzione, e, come da questa previsto, dalle Convenzioni (Conventions) elette nei vari Stati, entro sette anni dalla data in cui sara sottoposto dal Congresso agli Stati stessi per la ratifica. XXII (1951) Nessuno potrà essere eletto per più di due volte alla carica presidenziale e nessuno, che abbia occupato tale carica o abbia esercitato le funzioni di Presidente per più di due anni durante il mandato di un altro Presidente eletto, potrà essere eletto per più di una volta alla carica presidenziale. Questo articolo non si applicherà al Presidente che era in carica al momento in cui l’articolo stesso veniva proposto dal Congresso e non impedirà a colui, che occupi la carica di Presidente o funga da Presidente nel corso del mandato durante il quale questo articolo entra in vigore, di occupare tale carica o esercitarne le funzioni per il restante periodo del mandato stesso. XXIII (1961) Sezione 1. – Il Distretto ove si trova stabilita la sede del governo degli Stati Uniti eleggerà, secondo la procedura che verrà determinata dal Congresso, un numero di elettori del Presidente e del Vicepresidente pari al numero totale dei Senatori e dei Rappresentanti al Congresso, cui il Distretto medesimo avrebbe diritto, se fosse costituito in Stato, ma tale numero non potrà superare in alcun caso quello degli elettori designati dallo Stato meno popoloso dell’Unione; gli elettori stessi si uniranno a quelli designati dagli Stati e saranno considerati, ai fini dell’elezione del Presidente e del Vicepresidente, come designati da uno Stato; essi si riuniranno nel territorio del Distretto e adempiranno i doveri loro assegnati dal XII emendamento. Sezione 2. – Il Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie per imporre l’osservanza di questo articolo. XXIV (1964) Sezione 1. – Il diritto dei cittadini degli Stati Uniti ad essere iscritti nelle liste elettorali per le elezioni, sia primarie sia di qualsiasi altra natura, del Presidente e del Vicepresidente, degli elettori presidenziali e dei Senatori e dei Rappresentanti al Congresso non sarà rifiutato o limitato, né dagli Stati Uniti né da qualsiasi singolo Stato, per il motivo che l’interessato non abbia pagato una tassa elettorale (poll tax) o qualsiasi altra tassa. Sezione 2. – Il Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie per imporre l’osservanza di questo articolo. XXV (1967) Sezione 1. – In caso di rimozione dalla carica, di morte o di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente degli Stati Uniti diverrà Presidente. Sezione. 2. – In caso di vacanza della Vicepresidenza, il Presidente nomina un nuovo Vicepresidente, che prende possesso della carica dopo che le Camere ne abbiano ratificato la nomina a maggioranza assoluta dei propri componenti. Sezione 3. – Se il Presidente comunica, per iscritto, al Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti di non essere in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio, i medesimi vengono, allora, esercitati dal Vicepresidente degli Stati Uniti, in qualità di Presidente supplente, fino a che il Presidente comunichi, per iscritto, agli anzidetti organi di essere in grado di riassumere le proprie funzioni. Sezione 4. – Se il Vicepresidente e la maggioranza dei principali dirigenti dei dipartimenti ministeriali, o di un altro organo designato con legge dal Congresso, comunicano per iscritto al Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio, questi sono allora immediatamente assunti dal Vicepresidente, in qualità di Presidente supplente. Ma se, in seguito, il Presidente trasmette al Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti una dichiarazione scritta, attestante che non sussiste più alcuna sua incapacità al riguardo, allora egli può riassumere i poteri e i doveri del suo ufficio, a meno che, entro quattro giorni, il Vicepresidente e la maggioranza dei principali dirigenti dei dipartimenti ministeriali, o di un altro organo designato con legge dal Congresso, inviino a loro volta una dichiarazione scritta al Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti attestante che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio. In tal caso il Congresso assumerà una decisione al riguardo, riunendosi entro quarantott’ore a tale scopo se non si troverà in sessione. Se al termine di ventun giorni dal ricevimento della seconda dichiarazione, ovvero al termine di ventun giorni dalla data di convocazione qualora il Congresso non sia in sessione, entrambe le Camere si pronuncino per la permanenza dell’impedimento del Presidente, colla maggioranza dei due terzi dei propri componenti, il Vicepresidente continuerà, allora, ad adempiere le funzioni di Vicepresidente supplente; in caso contrario, il Presidente riassumerà immediatamente i poteri e i doveri del suo ufficio. Il presente testo italiano è. stato tratto con alcuni adattamenti, da una traduzione pubblicata dalla Sede dl Roma dell'U.S.I.S., nel 1957. Sono stati poi aggiunti i vari emendamenti costituzionali approvati negli anni successivi (fino all'ultimo, il XXVI, del 1971). I primi dieci emendamenti, approvati nel 1791, costituiscono la cosiddetta “Dichiarazione dei diritti ” (Bill of Rights), Abrogato con l’emendamento XXI, del l933. Tale XXI emendamento è stato l'unico approvato, nei singoli Stati, non dalle Assemblee legislative ma da Convenzioni appositamente elette.

Costituzione (download costituzione della repubblica italiana)

della Repubblica Italiana


LA COSTITUZIONE La Costituzione della Repubblica Italiana Lo Statuto Albertino In evidenza gli articoli relativi alla figura del Presidente della Repubblica
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art. 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.
Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e aldiretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
Sezione I
Le Camere.
Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art. 69. I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
Sezione II
La formazione delle leggi.
Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III
IL GOVERNO
Sezione I
Il Consiglio dei ministri.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
I PRESIDENTI
LA COSTITUZIONE
ATTIVITA' DEL CAPO DELLO STATO
GLI UFFICI
LE ONORIFICENZE
Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione II
La Pubblica Amministrazione.
Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari.
Art. 99. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Art. 100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale.
Art. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
Art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art. 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Art. 108. Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.
Art. 109. L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione.
Art. 111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.1 Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112. Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art. 114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Art. 115. Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3
Art. 116. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati